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Ordinanza — n. 31993/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal regarding retroactive application of new reimbursement limits to pending cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31993/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision granting a tax refund to an individual. The agency argued that new legislation limiting reimbursement amounts should apply retroactively to the pending case, but the court held that such limits only affect the execution phase, not the underlying right to claim. Consequently, the original judgment upholding the taxpayer's right to the full refund was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665, della I. 190/2014; Cass. n. 6213/2018: In the absence of transitional provisions, new statutory limits on reimbursement amounts do not apply to pending proceedings as they affect only the execution of the right, not its formation.

Parole chiave

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tax refund limits retroactive application transitional provisions execution phase tax administration appeal jurisdictional competence civil procedure code detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665, della I. 190/2014
Con secondo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della I.
d.l. 91/2017, convertito in I. 123/2017
15-09-2021 -3- 190/2014 così come modificato dall'ad 16 octies del d.l. 91/2017, convertito in I. 123/2017, in relazione all'art 360 comma 10 nr.
d.lgs. n. 546 del 1992
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
15-09-2021 -2- 1.Con il primo motivo di ricorso - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -, l'Agenzia ricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso originario introduttivo con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.18, 19 e 21, d.lgs.
art. 369 II comma nr 3 cpc
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6213 del 2018
91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo» (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso:
Cass. n. 227 del 2018
Cass. n. 227 del 2018; Cass.
Cass. n. 29899 del 2017
227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017).
Cass. n. 14331/2020
Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016
13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002, nr 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8471-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro TOMASI EMANUELE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARGHERITA OCCHIPINTI; - Controricorrente- avverso la sentenza n. 5061/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE 1.Tomasi Emanuele impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Siracusa il silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso della somma di C 14.241,60, ex art 9 comma 17 della I. 289/02, pari al 90% delle imposte versate negli 1990-1992. 2 La CTP accoglieva il ricorso. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l'appello rilevando che il contribuente aveva diritto al rimborso in quanto non era imprenditore, la domanda era stata presentata nei termini e il dedotto ius supervenies non incideva sul diritto al rimborso operando solo in fase esecutiva ed in ogni caso, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova normativa non trovava applicazione ai giudizi in corso. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE Ric. 2020 n. 08471 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- 1.Con il primo motivo di ricorso - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -, l'Agenzia ricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso originario introduttivo con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.18, 19 e 21, d.lgs. n.546 del 1992 del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell'art.19 d.lgs., in quanto l'istanza di rimborso non indica il quantum richiesto e, dunque, non è suscettibile di generare un silenzio rifiuto impugnabile. 2.2 La doglianza è inammissibile ai sensi dell'art 369 II comma nr 3 cpc, in quanto difetta di autosufficienza, non avendo l'Agenzia delle Entrate riportato nel ricorso il contenuto della richiesta di rimborso, né indicato la sede processuale in cui reperire tale documento impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione delle dedotte omissioni. 2.3 Va, inoltre, rilevato, quale ulteriore profilo di inammissibilità della domanda, che l'Agenzia delle Entrate ha sollevato tale eccezione per la prima volta nel ricorso per Cassazione dopo che la sentenza di primo grado aveva statuito che << sulla base della documentazione allegata (copia della dichiarazione dei redditi e relativi modelli 101) risulta il diritto del ricorrente al rimborso della somma di C 14.241,60 per Irpef 90-91-92 somma che non è stata contestata nel suo ammontare dall'Agenzia delle Entrate >> senza che tale punto sia stato oggetto di motivo di appello da parte dell'Agenzia, anzi la stessa CTR ha confermato , nel riconoscere il diritto al rimborso spettante al contribuente che « l'importo non è stato, nel suo ammontare contestato e comunque risulta documentalmente provato».

3. Con secondo motivo l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della I. Ric. 2020 n. 08471 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- 190/2014 così come modificato dall'ad 16 octies del d.l. 91/2017, convertito in I. 123/2017, in relazione all'art 360 comma 10 nr. 3 cpc; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nell'omettere di applicare la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l'ammontare del rimborso. 3.1 La censura è destituita di fondamento. 3.2 n dedotto ius superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990. 3.3 I limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversia sui provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate operano solo in soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. sul punto e da ultimo Cass.14331/2020 ) 3.4 Inoltre la censura prospettando l'applicabilità della nuova normativa al presente giudizio, si pone in contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte, secondo cui «in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo» (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso:

Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017). 3.La CTR ha, quindi, fatto buon governo dei suesposti principi 4 Il ricorso va quindi rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo Ric. 2020 n. 08471 sez. MT - ud. 15-09-2021 -4- 6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002, nr 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300,00 oltre ad C 200,00 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio d