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Ordinanza — n. 31991/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, ruling short prescription for fines applies unless prior judgment exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31991/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding the prescription of tax debts. The agency argued that fines collected alongside taxes should follow the ten-year prescription period applicable to tax judgments, while the commission had applied the five-year limit. The court ruled that the five-year prescription for fines applies unless a prior final judgment has already established the debt, thereby overturning the commission's application of the shorter term.

Regesto Legislator

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Art. 2953 c.c.; Art. 20 D.Lgs. 472/1997: The five-year prescription period for administrative fines applies to debts collected alongside taxes unless a prior final judgment (actio iudicati) has already established the debt, in which case the ten-year period applies.

Parole chiave

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tax prescription period administrative fines actio iudicati ten year limit five year limit tax collection Cassazione ordinanza dovere di collaborazione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 2953 c.c.
15-09-2021 -3- per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod.
Art. 20 D.Lgs. 472/1997
civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs.
Art. 2948 c.c.
Art. 24 D.Lgs. 472/1997
472 del 1997, art. 24, comma 1, alla stregua del quale per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla Ric.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 2953 cod. civ
15-09-2021 -3- per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod.
art. 2953 c.c
15-09-2021 -3- per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19315/2017
Cass. 28315/2017
Cass. 25790/2009
Cass. 23162/2020
Cass. 30901/2019
civ » (Cass. 30901/2019, 14049/2006).
Cass. 14049/2006
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7341-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BRAMORI MUSIC SOC. COOP. DI GIORNALISTI , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 4360/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.La soc. Bramori Music soc. Coop. di Giornalisti proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso la comunicazione dell'avviso di intimazione, notificato in data 26 settembre 2016, riferito a quattro cartelle di pagamento per tributi vari non pagati, lamentando la prescrizione della pretesa erariale contenuta nelle cartelle.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo prescritti gli importi relativi a sanzioni ed interessi di due delle quattro cartelle di pagamento.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regione del Lazio rigettava l'appello, confermando l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per sanzioni riportato in due cartelle .

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. La contribuente non si è costituita. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell'ad 2953 cc, in relazione all'art 360/, 1° comma nr. 3 i cpc; si sostiene che la cartella nr. Ric. 2020 n. 07341 sez. MT ud. 15-09-2021 -2- 09720060161301972, recante sanzioni Irpef, essendo stata oggetto di impugnazione con giudizio conclusosi con pronuncia di rigetto passata in giudicato nel giugno del 2009 è soggetta alla conversione del termine prescrizionale breve in quello lungo decennale previsto per l'actio iudicati. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 24 divo 472/97, 2946 cc e 20 d.lvo 472/97, in relazione all'art. 360 comma 10 nr 3 cpc, per avere la CTR, con riferimento alla cartella nr. 09720100173562031 erroneamente applicato alle sanzioni e agli interessi iapplicati contestualmente ai tributi il termine di prescrizione quinquennale anziché quello ì decennale previsto per i tributi. 2 Il primo motivo è fondato. 2.1 La sentenza del giudice di seconde cure ha ritenuto che il termine prescrizionale della pretesa erariale di cui cartella nr. 09720060161301972 avente ad oggetto esclusivamente sanzioni, matura nel termine breve di cinque anni così come previsto dall'ad. 20 del d.lvo 472/1997. 2.2 Sennonchè la CTR non ha tenuto della circostanza che la cartella esattoriale, come dedotto dall'ADER, è stata oggetto di impugnazione da parte della ricorrente ed il giudizio si è concluso con sentenza della CTP nr. 359/52/09, depositata in data 10/6/2006, passata in giudicato in quanto non impugnata.

Ai sensi dell'ad 2953 cc << i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato si prescrivono con il decorso di dieci anni>>. 2.3 Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle pretese erariali. 2.4 Questa Corte , infatti ha affermato che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste Ric. 2020 n. 07341 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, » (Sez.

U, n. 25790 del 10/12/2009); ed ancora <<in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., perchè il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto»( cfr. Cass.19315/2017 e 28315/2017) 3 Il secondo motivo è infondato. 3.1 L'art 20 30 comma d.lvo 472/1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni».

A sua volta l'art 2948/ 1° commai nr.4 cc afferma che «si prescrivono in cinque anni:...gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>>. 3.2 Non si condivide, al riguardo, la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale, in caso di contestuale richiesta di pagamento di tributi erariali e di sanzioni amministrative, legate al mancato pagamento dept, primt, sarebbe applicabile ad entrambi detti crediti il termine prescrizionale decennale; non è sufficiente al riguardo il richiamo al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 24, comma 1, alla stregua del quale per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla Ric. 2020 n. 07341 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -4- riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce; detta norma invero autorizza unicamente l'agente della riscossione a chiedere, con una stessa cartella, il pagamento di entrambi detti crediti tributari e non è quindi idonea ad innovare in ordine al termine prescrizionale quinquennale, fissato per le sanzioni dal precedente art. 20 comma 3; invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25790 del 2009) consente di derogare a tale specifico termine prescrizionale quinquennale fissato per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie legate alle violazioni tributarie ,solo in caso di sentenza passata in giudicato; solo in tale ipotesi cioè vale anche per le sanzioni il termine prescrizionale decennale, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. "actio iudicati" ( cfr.

Cass. 23162/2020). 3.3 E' stato, altresì, precisato in materia di interessi che << gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ » (Cass. 30901/2019, 14049/2006). 3.4 La CTR, nel riconoscere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, anche irrogate contestualmente, all'accertamento del tributo e degli interessi/ si è, quindi, uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra indicati. 4 Va, quindi, accolto il primo motivo del ricorso con cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione Regionale Tributaria della Regione del Lazio, in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.

Ric. 2020 n. 07341 sez. MT - ud. 15-09-2021 -5- PQM La Corte; accoglie il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Regione del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Cons