Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31987/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding unlisted documents and omits probative force argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31987/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the first ground of appeal, ruling that tax judges cannot rely on documents not listed in party files unless the opposing party accepts them. The court found the Regional Tax Commission erred by using unlisted documents without specific enumeration. Consequently, the second ground regarding omitted probative force was absorbed, and the lower judgment was quashed for remand.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 360 n. 3 c.p.c.: In tax litigation, documents not listed in party files cannot form the basis of a judge's conviction unless the opposing party accepts their deposit and addresses their probative value.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation procedure unlisted documents probative force omission remand for retrial administrative appeal imposizione di un gruppo di società sospensione della riscossione fiscale gruppo finanziario vigilato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 D.Lgs. n. 546/1992
Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società contro una cartella di pagamento per IRPEF ed IRAP, per gli anni 1993, 1998, 1999 e 2003; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
546/1992, in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
546/1992, in relazione all'art. 360 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 3593 del 10/02/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10132-2018 proposto da: HELIOS GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato SILVIA FARACI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE PICCIONE; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato GIUSEPPINA RIZZA; AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ape legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3544/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 18/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che la s.r.l. Helios Group propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l'appello della s.p.a. Riscossione Sicilia avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società contro una cartella di pagamento per IRPEF ed IRAP, per gli anni 1993, 1998, 1999 e 2003; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D.

Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR - nonostante l'allora società appellata avesse chiesto l'esclusione della documentazione, depositata ex adverso in violazione di legge - avrebbe ammesso la produzione avversaria di ben oltre 20 documenti differenti, senza l'indicazione punto per punto di ciascun documento depositato; che, attraverso il secondo motivo, la società assume l'omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., giacché la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sull'eccezione riguardante la forza probatoria degli estratti di ruolo;

Ric. 2018 n. 10132 sez. MT - ud. 24-03-2021 -2- che le intimate Agenzia delle Entrate e s.p.a. Riscossione Sicilia hanno resistito con controricorso; che il primo motivo è fondato; che, infatti, in tema di contenzioso tributario, i documenti non elencati negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta e depositata in originale, in violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere posti dal giudice a fondamento del proprio convincimento, a meno che la parte legittimata a far valere l'irregolarità non ne abbia accettato, anche implicitamente, il deposito, prendendone contezza ed assumendo posizione sulla loro efficacia probatoria, senza nulla eccepire relativamente alla loro irrituale produzione (Sez. 5, n. 3593 del 10/02/2017); che, nella specie, è pacifico - poiché ne dà atto la stessa CTR - che i documenti prodotti da Riscossione Sicilia s.p.a. erano privi di elencazione dettagliata; che il secondo motivo resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 24 marzo 2021 DEPOSITATO iN cp CANCELERK fiFtuià Giudiz