Ordinanza Interlocutoria — n. 31983/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5646-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro CIANFRONE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI, 13, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA LIV1, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDUARDO GREGORACI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4590/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 02/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 375 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 31983/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 4590/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 02/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5646-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro CIANFRONE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI, 13, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA LIV1, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDUARDO GREGORACI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4590/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 02/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2019 n. 05646 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- n. 5646/2019 (14611 RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, cha aveva rigettato l'appello proposto avverso una sentenza della CTP Roma, di accoglimento del ricorso proposto da CIANFRONE Giancarlo avverso una avviso di accertamento IRPEF ed IRAP 2009; la CTR ha ritenuto che il contribuente, esercente la professione di medico, avesse ritualmente dedotto le spese sostenute, ritenute viceversa indeducibili dall'ufficio, siccome versate a tale s.r.l. "OTO MEDICA", società di cui il contribuente era in sostanza proprietario; secondo l'Agenzia delle entrate, il contribuente aveva in tal modo posto in essere un'operazione elusiva;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 2967 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto il contribuente, esercente la professione di medico, si era avvalso di prestazioni mediche strumentali fornite dalla s.r.l. "OTO MEDICA", di cui deteneva il 90% delle partecipazioni societarie, unitamente alla coniuge per il restante 10%, ed aveva versato a detta società nel 2009 € 68.000,00, detraendola, a titolo di costi, dal suo reddito personale, in tal modo ottenendo un indebito vantaggio fiscale, in quanto il reddito delle società di capitali era tassata con l'aliquota fissa del 27,50%, mentre l'anzidetta somma, se fosse stata imputata a reddito personale, sarebbe stata soggetta all'aliquota progressiva del 43%; il contribuente aveva pertanto svolto attività elusiva, in quanto i non aveva in alcun modo spiegato le ragioni per le quali aveva costituito l'anzidetta società, in tal modo violando l'art. 37 bis commi 1 e 2 del d.P.R. n. 600 del 1973; che il contribuente si è costituito con controricorso, con il quale, oltre a contestare nel merito l'avverso ricorso, ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso per violazione artt. 51 e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, 325 comma 2 e 326 comma 3 cod. proc. civ., per essere stato esso notificato ben oltre il termine perentorio per impugnare di giorni 60, decorrente dalla data di notifica della sentenza della CTR Lazio, avvenuta il 20 luglio 2018; che il contribuente ha altresì presentato memoria; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.;
P.O.M. Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria. Cos