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Ordinanza Interlocutoria — n. 31980/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 31980/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31980/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2388-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PIUNNO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO COLUCCI, ANGELO WALTER CIMA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 648/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 03/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 31980/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si è costituita con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del Ric. 2020 n. 02388 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- d.lgs. n. 546 del 1992 sostenendo che la motivazione della sentenza è meramente apparente.

Parole chiave

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imposta sul reddito ripresa dell'imposta sul valore aggiunto calcolo del reddito annuo determinante deduzione dal reddito computabile reddito acquisito sotto forma di rendita diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2388-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PIUNNO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO COLUCCI, ANGELO WALTER CIMA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 648/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 03/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2009 ai fini IRPEF con il quale l'Ufficio accertava in capo al medesimo un maggior reddito derivante dall'abbattimento del 60% dei contributi INPS dovuti fino a giugno 2009 con la rateizzazione del residuo ex lege n. 2 del 2009; la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell'Agenzia delle entrate, affermando che il suddetto debito contributivo non costituisce una plusvalenza tassabile come minor costo produttivo ma semplicemente una provvidenza erogata dallo Stato in favore delle sole popolazioni colpite da eventi sismici ovvero calamità naturali non riconducibile ad alcuna categoria di reddito soggetta a tassazione disciplinata dalla normativa tributaria vigente.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si è costituita con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del Ric. 2020 n. 02388 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- d.lgs. n. 546 del 1992 sostenendo che la motivazione della sentenza è meramente apparente.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 6, comma 4 bis, del D.L. n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009 (norma che ha esteso alle vittime del sisma del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia l'art. 3 del D.L. n. 162 del 2008 convertito in legge n. 201 del 2008, emanato per le vittime del sisma del 1997 nelle regioni Marche e Umbria), in quanto la sopravvenienza attiva, come definita dall'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, non consegue solo al venir meno o al ridursi di un costo, ma anche di un onere, quale è indubbiamente quello contributivo, oggetto nel caso di specie di parziale abbuono.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma il 22 giugno 2021. ilI Presid te ucio Lu tkitg DEPOSITATA IN mOr IL CANCELLIERE Oogi,