Cassation court dismisses Region's appeal, upholding exclusive lessee liability for 2010 car tax under transitional rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Region of Emilia Romagna's appeal against a regional tax commission decision. The Region argued that both the vehicle owner and the lessee should be jointly liable for the 2010 car tax on leased vehicles. The court rejected this, ruling that transitional provisions from 2009 established exclusive liability for the lessee during the relevant period. Consequently, the lower court's finding that only the lessee was liable was upheld, and the appeal was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 2 della legge n. 99/2009; d.l. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis: In cases of financial leasing for the tax year 2010, the lessee bears exclusive liability for the car tax, overriding general joint liability rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16564-2020 proposto da: REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MAN ZARI; - ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO SPA, in qualità di incorporante di CENTRO LEASING SPA, a sua volta incorporante di NEOS FINANCE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 34, presso lo studio dell'avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1885/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata i115/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI. Rilevato che:
1. La Regione Emilia Romagna propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha accolto l'appello della Intesa Sanpaolo s.p.a. ( quale incorporante per fusione la Centro Leasing s.p.a., già Centro Leasing Banca s.p.a., a sua volta incorporante Neos Finance s.p.a.) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva rigettato il ricorso della stessa società contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2010, in materia di tassa automobilistica relativa a veicoli dei quali la contribuente era proprietaria, ma che aveva concesso in leasing a terzi. La contribuente si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. La ricorrente ha prodotto memoria. Considerato che:
1. Con il primo motivo la Regione ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la Ric. 2020 n. 16564 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 2 della legge n. 99/2009».
2. Con il secondo motivo la Regione ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 113/2016, convertito in legge, con modificazioni, del 7 agosto 2016, n.160». 2.1. I due motivi, per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente e sono infondati. Con entrambi, infatti, la Regione ricorrente assume che l'assetto normativo applicabile ratione tenvoris alla fattispecie controversa, che riguarda la tassa automobilistica dovuta nell'anno 2010 per veicoli concessi in locazione finanziaria a terzi, individuerebbe quali soggetti passivi dell'obbligazione tributaria tanto il concedente proprietario (nel caso di specie la società controricorrente) che l'utilizzatore del mezzo, obbligati in solido.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, « In tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del di. n. 113 del 2016 (conv. in I. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 (conv. in I. n. 125 del 2015) - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, "pro futuro", la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della I. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit.
I. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016). (Cass. Sez. 5 - , Ric. 2020 n. 16564 sez. MT - ud. 16-09-2021 -3- Sentenza n. 13131 del 16/05/2019; conformi Cass. Sez. 5 - , Sentenze n. 13135, n. 13133, n. 13132 del 16/05/2019). Tale ricostruzione ed interpretazione del complesso quadro normativo in materia, relativamente ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. I. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016), ha trovato ulteriore conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 26 febbraio 2020, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.
Nella motivazione di tale decisione, infatti, il giudice delle leggi, ha, per quanto qui rileva, così argomentato:« [...] non è dubbio che, quantomeno a decorrere dal 10 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica. La sollevata questione, nei termini in cui è stata posta, riguarda però soltanto le norme applicabili nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015, in tema di soggetti passivi d'imposta nel caso di veicoli concessi in locazione finanziaria.
In proposito deve ritenersi che, a partire dal 15 agosto 2009 e fino al 31 dicembre 2015 (quindi, anche nel periodo preso in considerazione dal rimettente) è rimasta efficace la norma interpretativa di cui all'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, che stabilisce la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore del veicolo; responsabilità coincidente con quella disposta per il periodo successivo dal comma 7 del medesimo art.
10. Ric. 2020 n. 16564 sez. MT ud. 16-09-2021 -4- [...] la formulazione dei censurati commi 6 e 7 dell'art. 10 non è idonea a inibire, per il periodo anteriore al 10 gennaio 2016, l'applicazione della norma di interpretazione autentica recata dal comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore è l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica. [...] Le norme censurate non sono idonee a inibire, per il periodo anteriore alla data della loro efficacia, l'applicazione del comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza del quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore è l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica. 2.4.- Questa interpretazione appare, del resto, sostanzialmente in linea con le conclusioni cui è giunta, nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, la Corte di cassazione, sezione quinta civile, con le sentenze n. 13135, n. 13133, n. 13132 e n. 13131 del 16 maggio 2019, secondo cui la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore resta ferma dal 15 agosto 2009.».
Pertanto, nel caso di specie, nel quale l'annualità d'imposizione (2010) si colloca nell' intervallo compreso tra il 15 agosto 2009 ed il 15 giugno 2016, sussisteva la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore, come ritenuta dalla CTR nella sentenza qui impugnata. Va quindi respinto il ricorso.
3. Le spese si compensano, considerato che la citata recente pronuncia della Corte costituzionale ha consolidato la riferita interpretazione giurisprudenziale di legittimità. P. Q. M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, Ric. 2020 n. 16564 sez. MT - ud. 16-09-2021 -5- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 20