Cassation court dismisses appeal for lack of standing as heir without proving inheritance status in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mauro Schirripa's appeal inadmissible due to a lack of active standing to challenge the first-instance judgment. Although the bank had paid the debt to Schirripa, it denied possessing the specific documents proving his inheritance status at that time. The court ruled that an heir must prove their qualification and subrogation in the original proceedings, which Schirripa failed to do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 299 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: An heir challenging a prior judgment must prove their qualification as heir and subrogation in the original proceedings; failure to provide such evidence renders the appeal inadmissible.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12610-2020 proposto da: SCHIRRIPA MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO POLINARI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 657/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARINA MELONI. Ric. 2020 n. 12610 sez. M1 - ud. 09-06-2021 -2- FATTI DI CAUSA Con sentenza nr. 4663/2012 il Tribunale di Roma aveva condannato la Banca Monte dei Paschi a pagare a Vincenzo Schirripa la somma di euro 18.750,00 oltre interessi legali per aver bancato e pagato quattro assegni con firma apocrifa a tale Doriana Costanzi che li aveva girati per l'incasso ritenuto tin concorso di colpa di Vincenzo Schirripa nella misura del 50%; la Banca aveva dato esecuzione alla sentenza e pagato il dovuto al legittimo erede di Vincenzo Schirripa cioè Mauro Schirripa il quale dopo aver accettato la somma in conto al maggior avere, aveva impugnato la sentenza di primo grado.
La Corte di Appello di Roma con sentenza nr.657/2020 in data 28/1/2020 dichiarò la carenza di legittimazione attiva di Mauro Schirripa ad impugnare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale civile di Roma nr.4663/2012. La Corte di Appello di Roma accolse l'eccezione formulata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena di carenza di legittimazione attiva di Mauro Schirripa nella sua qualità di erede di Vincenzo Schirripa suo dante causa perché lo stesso non aveva provato la sua qualità di erede nel primo grado di giudizio ed impugnato la sentenza senza depositare alcuna documentazione inerente il suo status.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Schirripa Mauro affidato ad un motivo. Il Monte dei Paschi di Siena resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.299 cpc in relazione all'art. 360 nr. 3 cpc, perché la Corte ha ritenuto erroneamente mancante la prova della qualità di erede di Vincenzo Schirripa del ricorrente Mauro Schirripa mentre al contrario la prova della qualità di erede era già in possesso della Banca la quale aveva pagato al ricorrente già tutte le somme alle quali era stata condannata dalla sentenza di primo grado.
Il ricorso è inammissibile e deve essere respinto. Infatti la Corte di Appello di Roma, nella sentenza gravata, correttamente ha affermato che chi si costituisce in un giudizio deducendo la propria qualità di erede della parte costituita nel precedente grado di giudizio deve provare la propria legitimatio ad causam e fornire la prova di essere subentrato nella posizione del proprio dante causa. Nella fattispecie la Banca ha contestato di aver già pagato la sorte a Schirripa Mauro e pertanto non ha riconosciuto di aver già acquisito i documenti relativi allo status del medesimo.
Il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente, che si liquidano in euro 4.100,00 complessive oltre euro 100,00 per spese generali, oltre iva e cap come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/1 sezione della Corte di Cassazione il 9/6/2021 Il Presidente Dit.Giacint9 isogni D