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Ordinanza — n. 31702/2021 — snciv Generato dall'IA

Bank's prescription defense rejected due to appellate court's failure to examine nature of deposits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31702/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the bank's appeal against the Second Instance Court of Salerno regarding a debt recalculation. The bank argued the lower court failed to verify the nature of deposits to properly apply the prescription defense, while the defendants did not submit a defense. The court ruled that the appellate court's mere reference to the first-instance judgment without resolving the critical issue of whether deposits were restorative or solutive rendered the prescription exception inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 2033, 2697, 2935, 2946 c.c.; The appellate court must independently examine the nature of deposits to validate a prescription defense, and a failure to resolve this issue renders the exception inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription defense banking contracts nature of deposits appellate review debt recalculation titolari di conti bancari caso di garanzia bancaria saldo scoperto

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2935 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 1283 c.c.
Art. 1284 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7 settembre 2017, n. 20910
La ravvisata mancata aderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).
Cass. 2 dicembre 2010, n. 24418
Cass. 19 maggio 2020, n. 9140
2 della predetta delibera (Cass. 19 maggio 2020, n. 9140;
Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420
Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27402-2019 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CATA VELLO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro CONF. SUD SRL, SARNO MARCO, SARNO LUCA, SARNO FRANCESCO; - intimati - Sez. VI - R.G. 27402/2019 camera di consiglio 13.5.2021 avverso la sentenza n. 1056/2018 della CORTE D'APPELLO dì SALERNO, depositata 1, 11/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. — E' impugnata per cassazione la sentenza di appello con cui è stata confermata la pronuncia resa, in prime cure, dal Tribunale di Salerno sulla domanda avente ad oggetto il ricalcolo dell'esposizione debitoria di Conf. Sud s.r.l. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, con riguardo a tre distinti rapporti di conto corrente bancario. 2. — Il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Salerno, che è stato notificato dalla banca, soccombente nei due gradi del giudizio di merito, si fonda su due motivi.

Conf. Sud non ha rassegnato difese, così come Marco, Luca e Francesco Sarno, che sono stati intimati assieme alla nominata società. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033, 2697, 2935 e 2946 c.c., per non avere la Corte di appello applicato il principio secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia eccepire la prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dochiarazione dell'interessato di volerne profittare, senza che sia necessario procedere all'indicazione delle singole rimesse solutorie.

Il motivo censura altresì la sentenza per l'omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il giudice del merito non avrebbe accertato la natura delle rimesse, non risultando pertinente, al riguardo, l'affermazione, Sez. VI- R.G. 27402/2019 camera di consiglio 13.5.2021 2 contenuta nella sentenza, per cui nessua restituzione era ipotizzabile in favore della banca. Il motivo va accolto nei termini che si vengono a chiarire. La questione relativa alla modalità di proposizione dell'eccezione di prescrizione è estranea alla decisione, visto che nella sentenza impugnata non si assume che la valida proposizione del mezzo di difesa onerasse la banca dell'indicazione delle rimesse solutorie poste in atto nell'arco di tempo interessato all'eccepita vicenda estintiva.

La ravvisata mancata aderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910). Quanto all'ulteriore doglianza, essa è fondata, in quanto il giudice di appello si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado, senza sciogliere il dubbio circa la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse che sono affluite sul conto con riferimento al periodo che, nel calcolo a ritroso, si collocava oltre il decennio dalla data di introduzione del giudizio: tale questione si prospettava, in particolare, per le operazioni poste in essere in esecuzione del contratto concluso nel 1991 (pag. 3 della sentenza).

Come è noto, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse è implicata dalla stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione, secondo il noto insegnamento di Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418. 2. — Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284, comma 3, c.c., nonché della delib. CICR 9 febbraio 2000. Si osserva che l'art. 7 della citata delibera avrebbe reso legittima la capitalizzazione periodica degli interessi nei contrattti in corso, ove le nuove condizioni negoziali non fossero risultate peggiorative rispetto alle precedenti e la banca avesse provveduto a darne pubblicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Sez. VI - R.G. 27402/2019 camera di consiglio 13.5.2021 3 Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. 19 maggio 2020, n. 9140;

Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420). 3. — In conclusione, va accolto il primo motivo, per quanto di ragione, e respinto il secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto; la causa è conseguentemente rinviata alla Corte di appello di Salerno che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione; respinge il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, in data 13 maggio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA