Italian Court dismisses asylum appeal as it requires factual re-evaluation rather than legal error correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to recognize humanitarian protection. The applicant argued his young age and family property disputes warranted protection, but the trial court had already assessed medical certificates and Italian employment records to find no vulnerability factors. The Court ruled that the applicant's arguments merely requested a factual re-evaluation of the lower court's findings without demonstrating a legal violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 6 d. Igs. n. 286/1998; Art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.: An appeal challenging a refusal of humanitarian protection is inadmissible if it amounts to a request for factual re-evaluation rather than a demonstration of a violation of law or omission of decisive facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17835-2020 proposto da: KONE OUSMANE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO CAPPONI, 16, presso lo studio dell'avvocato CARLO STACCIOLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso il decreto n. cronol. 1186/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CLOTILDE PARISE. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con decreto n.1186/2020 pubblicato il 3-3-2020, il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso proposto da Ousmane Kone, cittadino della Costa d'Avorio, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese perché, dopo la morte di suo padre, gli zii volevano impadronirsi dei beni della sua famiglia, avevano ucciso suo fratello e sua madre e minacciavano di uccidere anche il ricorrente stesso.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale e geo-politica della Costa d'Avorio, descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
3. Il motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art.5, comma 6 d. Igs.n.286/1998, nonché omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente ai sensi dell'art.360, comma 1 n.5 c.p.c.- mancato riconoscimento della protezione umanitaria». Il ricorrente assume che, nel negare la protezione umanitaria, il Tribunale non abbia considerato la sua giovanissima età all'epoca in cui aveva lasciato il suo paese dopo la morte del padre (avvenuta Ric. 2020 n. 17835 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -2- a maggio 2016, il ricorrente è nato a dicembre 1998 ed è arrivato in Italia a fine agosto 2016). Inoltre ad avviso del ricorrente il Tribunale non ha verificato se i diversi beni di cui è proprietario nel suo Paese sono ancora nella sua disponibilità, perché gli zii volevano impossessarsene con la violenza. Deduce che in caso di rimpatrio si troverebbe privo di legami familiari e sociali, nonché privo di mezzi di sussistenza, mentre in Italia ha la possibilità di lavorare e in prospettiva di essere autosufficiente.
4. il motivo è inammissibile. 4.1. Occorre premettere, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019). 4.2. Ciò posto, la censura si risolve in una sostanziale richiesta di rivisitazione dei fatti di rilevanza, atteso che il ricorrente si limita a contrapporre la propria versione di ciò che ha vissuto e della situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio a quanto accertato dai giudici di merito, con adeguata motivazione.
Il Tribunale ha esaminato i certificati medici prodotti dal ricorrente e i documenti inerenti al lavoro dallo stesso svolto in Italia (elementi probatori a cui non vi è cenno nell'illustrazione del motivo) e ha escluso, all'esito della comparazione in base ai principi di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite del 2019, la sussistenza di fattori di vulnerabilità, anche in Ric. 2020 n. 17835 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -3- considerazione del consistente patrimonio immobiliare e di legami familiari che il richiedente ha nel suo Paese. Neppure possono assumere, di per sé sole, specifico rilievo, ai fini che interessano, la giovane età del ricorrente e quella che aveva al momento dell'espatrio (Cass. n. 21145/2019). 5.Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di