Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31652/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for revocation due to failure to deposit certified notification copy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31652/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal for revocation inadmissible because the applicants failed to deposit a certified copy of the notification report with the court file. Although the applicants argued the document existed in the appellate court's office, the court ruled that mere requests for file transmission do not satisfy the strict procedural requirement of Article 369 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the violation of the notification rule precluded any review of the alleged errors in judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; In proceedings for cassation, the failure to deposit a certified copy of the notification report renders the appeal inadmissible, and a mere request for file transmission does not cure this defect.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal for revocation notification report deposit procedural inadmissibility certified copy requirement file transmission request riattivazione del procedimento impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per la violazione dell'art. 369 co.
Art. 391-bis, comma 4 c.p.c.
Il ricorso si appalesa inammissibile in quanto i motivi sono palesemente estranei al parametro dell'errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c.
Art. 380-bis, commi 1 e 2 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 369 c.p
I ricorrenti hanno dedotto che la copia notificata della sentenza d'appello poteva rinvenirsi nel fascicolo d'ufficio del giudizio di appello e hanno fatto riferimento all'istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c.
art. 391 bis c.p
Il ricorso si appalesa inammissibile in quanto i motivi sono palesemente estranei al parametro dell'errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c.
art. 325 c.p
Nel caso di termine breve ex art. 325 c.p.c.
art. 326 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10648/2017
52 - ud.13/05/2021 controricorrente, come invece consentito dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. n. 10648/2017).
Cass. n. 21386 del 2017
Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5295-2019 proposto da: FOSSATI SIMONETTA, ALBERIZZI MICOL ANDREA, ALBERIZZI MISHA ARTURO, ALBERIZZI MASSIMO, rappresentati e difesi dagli avv.ti 1/1 GIANPIERO ZINGARI ed ELEONORA D'ORTA presso il cui indirizzo di posta elettronica eleggono domicilio; - ricorrenti - contro BENINTENDE STEFANIA, BENINTENDE PATRIZIA MARIA GIOVANNA; - intimate - avverso l'ordinanza n. 21244/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il A/0 8/ 2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; Ric. 2019 n. 5295 sez. S2 - ud.13/05/2021 FATTI DI CAUSA 1. Massimo Alberizzi, Simonetta Fossati, Misha Arturo Alberizzi e Micol Andrea Alberizzi hanno proposto ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n.21244 del 2018 che ha dichiarato il ricorso r.g. n. 24504 del 2016 improcedibile.

2. Stefania Benintende ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato l'inammissibilità del ricorso, il presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. RAGIONI DELLA DECISIONE La sentenza n. 21244 del 2018 di questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale era stata rigettata la loro domanda tesa a far valere la compatibilità del testamento di Mariarosa Narcisa Bonino dell'8 febbraio 2011 con il testamento del 3 giugno 2010 con il quale erano stati nominati eredi i coniugi Alberizzi Massimo e Fossati Simonetta e con il testamento del 3 settembre 2010 con il quale erano stati nominati legatari Alberizzi Misha Arturo e Alberizzi Micol Andrea.

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per la violazione dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata in data 03/08/2016, non risultava però depositata copia autentica della stessa con la relazione di notificazione. Peraltro, la mancata costituzione della controparte impediva di poter procedere al riscontro della presenza di tale relata all'interno della produzione del Ric. 2019 n. 5295 sez. 52 - ud.13/05/2021 controricorrente, come invece consentito dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. n. 10648/2017).

I ricorrenti hanno dedotto che la copia notificata della sentenza d'appello poteva rinvenirsi nel fascicolo d'ufficio del giudizio di appello e hanno fatto riferimento all'istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c. Questa Corte ha ritenuto di dare continuità al seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità.

Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. e, dall'altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Sez. 6-2, ord. n. 21386 del 2017).

Il ricorso per revocazione si fonda sul dedotto errore di fatto dell'ordinanza circa l'applicabilità del principio di diritto di cui alla ordinanza n.21386 del 2017, limitato alla sola ipotesi della presenza di una doppia istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369, Ric. 2019 n. 5295 sez. S2 - ud.13/05/2021 mentre nel caso di specie vi era tata una sola istanza di trasmissione e la copia della sentenza notificata era stata effettivamente depositata nel fascicolo di secondo grado. Inoltre, i ricorrenti lamentano l'errore di fatto sulla mancanza di certificazione della cancelleria della Corte d'Appello di Milano dell'avvenuto deposito della sentenza notificata, mentre dal fascicolo telematico, risulterebbe tale deposito.

Il ricorso si appalesa inammissibile in quanto i motivi sono palesemente estranei al parametro dell'errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass.09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass.12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un.30/10/2008, n. 26022).

Ric. 2019 n. 5295 sez. S2 - ud.13/05/2021 Non sono perciò neppure astrattamente idonee ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), c.p.c., le deduzioni, che il ricorrente riporta nelle censure, attinenti, nella specie ad ipotizzati errori di giudizio compiuti. Infatti, la tesi del ricorrente si fonda sul fatto che sia sufficiente ai fini del rispetto dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. il deposito nel fascicolo di ufficio presso la Corte d'Appello della relata di notifica della sentenza impugnata e la richiesta di trasmissione di detto fascicolo ex art. 369 c.p.c..

Come riportato nella sentenza oggetto di ricorso per revocazione per non incorrere nella sanzione di improcedibilità non è sufficiente la mera richiesta di trasmissione del fascicolo ex artt. 369, terzo comma, c.p.c. per supplire al mancato deposito della relata di notifica della sentenza oggetto del ricorso per cassazione in quanto la presenza del fascicolo di ufficio di tale relata è del tutto eventuale, salvo il caso in cui il termine per impugnare decorra dalla comunicazione del relativo provvedimento, ovvero quando è posto a carico della stessa cancelleria l'onere di dar corso al decorrere del termine di cui all'art. 325 c.p.c. (cass. n.21386 del 2017).

Solo in questi casi nel fascicolo di ufficio deve trovarsi necessariamente la suddetta comunicazione. Nel caso di termine breve ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza ex art. 326 c.p.c., l'onere di depositare copia della relata di notifica del provvedimento impugnato non può essere soddisfatto mediante la richiesta di trasmissione del fascicolo, a prescindere dalla eventuale o effettiva presenza di tale relata nel fascicolo di ufficio oggetto della richiesta di trasmissione. In ogni caso, risulta evidente che la Corte ha esaminato il punto controverso affermando che, anche nel caso in cui nel fascicolo di ufficio fosse stata inserita copia della sentenza con la relata della Ric. 2019 n. 5295 sez.

S2 - ud.13/05/2021 sua notifica, tale deposito non avrebbe sanato la violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. che, in tal caso, prevede espressamente l'improcedibilità del ricorso. Risulta evidente che, nella specie, non vi sia stato alcun errore riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza provvedere sulle spese non avendo svolto difese le controparti rimaste intimate. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civi