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Ordinanza — n. 31650/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible due to late evidence submission and improper appeal argumentation regarding urban planning distances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31650/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the plaintiffs' challenge to the lower court's dismissal of their demolition claim. The plaintiffs argued that the appellate court erred in interpreting urban planning regulations regarding building distances from the property boundary. The court ruled that the appeal was procedurally flawed because the evidence offered was manifestly incongruent and submitted too late, and the primary argument was improperly framed within the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if it relies on evidence manifestly incongruent and submitted tardily, or if the main argument is not properly raised in the appeal grounds, thereby failing the admissibility filter.

Parole chiave

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inadmissible appeal late evidence submission manifestly incongruent evidence urban planning distances procedural admissibility violazione delle distanze dai confini piano di costruzione violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art.
Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo quanto appresso:
Art. 334, comma 2, cod. proc. civ.
civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art.
Art. 348-bis cod. proc. civ.
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art.
Art. 606 c.p.p.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
13-05-2021 -6- misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 873 cod. civ
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549
(sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art.
sent. delle S.U. n. 8053/2014
sent. n. 765/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2765-2020 proposto da: SGRO' ANNA, SGRO' DOMENICA, SGROI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato NATALE POLIMENI, che li rappresenta e difende; - ricorrente - contro MARTELLI CARMELA, quale erede di Martelli Lorenzo, TUCCI ALBERTO, quale erede di Martelli Lorenzo per rappresentazione della propria madre Martelli Maria Antonia, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AREZZO, 24, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO ALLIDI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO TUCCI, VINCENZO REALE; - con troricorrenti - nonchè contro MARTELLI BRUNO, TUCCI GIUSEPPE ANTONIO, TUCCI FRANCESCO SAVERIO, GARDELLA CLAUDIO, GARDELLA PAOLO, GARDELLA GIUSEPPE, GARDELLA DAVIDE, PEZZIMENTI CATERINA, SGRO' EMANUELA; - intimati - avverso la sentenza n. 765/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 18/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - Bruno Martelli e Lorenzo Martelli citarono in giudizio Francesco, Anna, Domenica e Caterina Sgrò e Caterina Pezzimenti chiedendo che, accertata la violazione delle distanze dal confine (m. 5,25), i convenuti fossero condannati alla demolizione dell'opera e al risarcimento del danno; - il Tribunale accolse la domanda; - la Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'impugnazione proposta da Francesco, Anna e Domenica Sgrò; ritenuto che gli insoddisfatti appellanti ricorrono sulla base di due motivi e che degli intimati resistono con unitario controricorso Carmela Martelli e Alberto Tucci; ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 873 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo quanto appresso:

Ric. 2020 n. 02765 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -2- - la Corte d'appello aveva errato nel reputare che ,i1 contenuto dell'art. 23, par. 15.16. del piano di fabbricazione del Comune di Brancaleone imponesse la tesi rigoristica, secondo la quale era stato istituito un minimo assoluto di distanza dal confine per l'edificazione; l'interpretazione non si conciliava con quella autentica dello stesso Comune, «cui indubbiamente ipetta il potere di meglio dettagliarne e specificare il contenuto ed il senso[della norma]»; interpretazione, quest'ultima che teneva conto dell'orografia del territorio, tale da paralizzare del tutto l'edificazione ove non si fosse intesa la disposizione nel senso che potevasi edificare da 0,00 a 5,25 m., dovendosi attribuire a «pura dimenticanza e/o a svista» l'indicazione del limite di 5,25 m. e, proprio per questo, il Comune predetto aveva rilasciato la concessione considerato che la censura non supera lo scrutinio d'ammissibilità, valendo quanto segue: - la sentenza impugnata ha spiegato che lo strumento urbanistico prevedeva «un minimo assoluto di distanza dal confine da osservare nelle costruzioni, fissato nell'allegata [al piano di Abbricazione] "tabella dei tipi edilizi" per la zona del territorio di riferimento (pacificamente "zona territoriale B3 -Settore Ristrutturazione" Insula 12 - Brancaleone Marina) in m. 10,50»; che la norma giuridica in parola, la cui portata era di chiara evidenza, non avrebbe potuto essere corretta o addirittura abrogata per opera del giudice, spettando, semmai, agli interessati, trascorso il termine per l'impugnazione nella debita sede, sollecitarne la modifica all'ente territoriale; la cogenza della disposizione non poteva essere contrastata dalla esistenza di concessione edilizia, la quale non autorizza la lesione dei diritti dei terzi; - com'è evidente i ricorrenti non colgono la ratio decisoria, sollecitando revisione del giudizio d'appello sulla base dell'assetto Ric. 2020 n. 02765 sez.

M2 - ud. 13-05-2021 -3- secondo il quale lo stesso Comune si sarebbe reso conto dello ‘`errore", senza aggredire il ragionamento del Giudice, snodantesi per il percorso logico seguente: si è in presenza di norma giuridica, il contenuto di essa è di evidenza interpretativa, il rilascio del provvedimento amministrativo abilitante all'edificazione non può pregiudicare i diritti dei terzi, siccome chiarito reiteratamente dalla Cassazione, la quale ha precisato, di recente, che in tema di distanze minime tra costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi a quelli tra privati e, pertanto, il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività edificatoria; di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia, allorquando l'opera risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali e non leda alcun diritto del vicino, allo stesso modo, l'avere eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione, non esclude, di per sé, la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni(Sez. 2, n. 4833, 19/02/2019,Rv. 652694); ritenuto che il con il secondo motivo i ricorrenti deducono omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sotto duplice profilo:

Ric. 2020 n. 02765 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -4- - la Corte d'appello non aveva ammesso la produzione di una perizia giurata di parte, dalla quale emergeva che la controparte, nel passato, avevano violato quella stessa disposizione; - il sopravvenire di normativa in materia distanze legali, siccome specificato dalla Cassazione, rendeva legittima la costruzione e poiché con l'entrata in vigore della legge della Regione Calabria n. 19 del 16/4/2002 era stato fatto obbligo ai comuni di dotarsi del piano strutturale comunale (PSC) e del regolamento urbanistico ed edilizio (REU), prevedendosi che, in difetto di adeguamento, la Regione avrebbe esercitato il proprio potere sostitutivo, il programma di fabbricazione di cui qui si discute avrebbe dovuto essere reputato normativa non più in vigore; considerato che la doglianza è palesemente inammissibile, stante che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l'ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione; peraltro, il motivo impinge in ulteriori profili d'inammissibilità: la produzione, manifestamente inconferente, era stata offerta tardivamente; anche a voler seguire i ricorrenti nell'improbabile tesi dell'abrogazione per norma sopravvenuta (invero, da quel che è dato trarre, allo stato la disposizione è in vigore, salvo future modificazioni o abrogazioni, Ric. 2020 n. 02765 sez.

M2 - ud. 13-05-2021 -5- come di ogni norma), essa avrebbe dovuto essere esposta in uno specifico motivo d'appello; considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"; considerato che i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella Ric. 2020 n. 02765 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -6- misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de