Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31648/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to parties' settlement agreement ending the dispute's subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31648/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ended following a settlement agreement between the parties. Although Ferrari F.Lli Lunelli S.p.A. appealed the lower court's nullity ruling against Cantine Sgarzi Luigi S.r.l. regarding trademark distinctiveness, the parties had already concluded a transactional agreement in 2016. The court ruled that because the parties defined the controversy through this agreement, the contested judgment lost its effect, rendering the cassation appeal inadmissible under specific procedural articles.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 382 comma 3 c.p.c.; Art. 383 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: When parties conclude a transactional agreement during the cassation phase that definitively resolves the dispute, the court must declare the subject matter ended, causing the loss of the contested judgment's effect.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere accordo transattivo venire meno efficacia sentenza inammissibilità sopravvenuta dichiaratoria cessazione materia azione di nullità del marchio carattere distintivo del marchio marchi di colore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 382 comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
— Il primo motivo verte sulla nullità del marchio «Perlè» per difetto di capacità distintiva; sono dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 11 aprile 2018, n. 8980
Cass. 2 ottobre 2019, n. 24632
8980; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24632).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4360-2016 proposto da: FERRARI F.LLI LUNELLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FIAMME' FA 11, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ITALIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO FABIO PERANI; - ricorrente - contro CANTINE SGARZI LUIGI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MASETTI Sez. VI- RG 4360/2016 camera di consiglio ZANNINI DE CONCINA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO GILDO CATELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2163/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. — Con citazione notificata il 19 marzo 2012 Ferrari F.11i Lunelli s.p.a. conveniva in giudizio Cantine Sgarzi Luigi s.r.l. avanti al Tribunale di Torino perché si dichiarasse la nullità, per difetto di novità, dei marchi «Perla rosa » e «Perla bianca» oggetto di registrazione italiana, di cui la convenuta era titolare; con la citazione era inoltre domandata l'inibitoria all'uso di tali segni distintivi, l'ordine di distruzione di tutti i prodotti e del materiale commerciale promozionale da essi contraddistinto, la pubblicazione dell'emananda sentenza, la condanna di Cantine Sgarzi al risarcimento del danno all'immagine, da liquidarsi in via equitativa, e la condanna della stessa controparte alla erogazione degli utili conseguiti dall'impiego dei suddetti marchi.

La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attrici e domandando, in via riconvenzionale, che il Tribunale dichiarasse la nullità, per difetto di distintività, del marchio «Perlè», registrato dall'attrice. Il Tribunale respingeva entrambe le domande. 2. — Le parti proponevano gravame. Sez. VI- RG 4360/2016 camera di consiglio 2 La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 dicembre 2015, in accoglimento dell'impugnazione principale di Cantine Sgarzi, dichiarava la nullità del marchio nazionale «Perlè»; respingeva, invece, l'appello principale di Ferrari F.11i Lunelli. 3.

— Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione quest'ultima società; l'impugnazione si basa su due motivi, articolati in plurimi profili di censura. La resistenza di Cantine Sgarzi e affidata a un controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il primo motivo verte sulla nullità del marchio «Perlè» per difetto di capacità distintiva; sono dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005) e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il secondo mezzo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato tutela al marchio «Perlè» quale segno che aveva acquistato capacità distintiva in seguito all'uso.

Sono lamentati la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2 e comma 3, c.p.i., l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c.. 2. — Ricorrente e controricorrente hanno fatto pervenire alla Corte una istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere datata 22 novembre 2016; in detta istanza si dà atto della conclusione, in data 24 ottobre 2016, di un accordo di transazione e coesistenza di marchi delle contendenti implicante, da un lato, il riconoscimento della validità del marchio italiano «Perlè», con conseguente impegno delle parti alla cancellazione dell'annotazione della Sez.

VI- RG 4360/2016 camera di consiglio sentenza della Corte di appello di Torino, che ne aveva dichiarato la nullità, e, dall'altro, la rinuncia di Ferrari alle domande di contraffazione da essa proposte contro Cantine Sgarzi. 3. — Ora, nel caso in cui, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass.

Sez. U. 11 aprile 2018, n. 8980; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24632). Va quindi dato atto della cessazione della materia del contendere per effetto di accordo transattivo produttivo del venir meno dell'efficacia delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata. 4. — In assenza di domanda in punto di spese, deve ritenersi che le parti abbiano inteso chiederne la compensazione (avendo, del resto, le stesse già regolato la sorte delle dette spese nell'accorso transattivo). Non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, circa il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in quanto la disposizione esige che il procedimento per cassazione si concluda con conferma della statuizione impugnata, per essere l'impugnazione integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile: ciò che qui non accade.

Sez. VI- RG 4360/2016 camera di consiglio 4

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale determinativo del venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6' Sezione Civile, in data 23 giugno 2021. DEPOSITATO IN