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Ordinanza — n. 31616/2021 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation order to pay court costs to State instead of bankrupt estate due to state-funded legal aid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31616/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of litigation costs. The bankrupt estate, which had been admitted to state-funded legal aid, was incorrectly ordered to pay costs to itself rather than the State. The court ruled that since the bankrupt entity was a beneficiary of state-funded representation, any costs awarded against it must be remitted to the State, not the entity. Consequently, the operative part of the order was amended to direct payment to the State under the relevant statutory provision.

Regesto Legislator

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Art. 133 d.P.R. n. 113 del 2002; When a party admitted to state-funded legal aid is ordered to pay litigation costs, the funds must be remitted to the State rather than the party itself.

Parole chiave

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state funded legal aid litigation costs allocation material error correction bankruptcy procedure court of cassation order recupero dei costi credito di restituzione statale spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 133 d.P.R. n. 113 del 2002
11 "in favore del Fallimento controri- corrente" debba invece leggersi "in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 113 del 2002, poiché il Fallimento con provvedimento del 3 luglio 2013 è stato ammes- so al patrocinio a spese dello Stato" nonché nella parte dispositiva a p.
Art. 287 c.p.i.
dzipositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art. 287 B A P E C c.p.i .
Art. 391 bis c.p.c.
115 del 2002); 1 3 0 - Ritenuta l'emendabilità del provvedimento di questa Corte con la pro- d b c 4 0 7 a cedura di correzione dell'errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.
art. 391 bis c.p
115 del 2002); 1 3 0 - Ritenuta l'emendabilità del provvedimento di questa Corte con la pro- d b c 4 0 7 a cedura di correzione dell'errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15817 del 12/06/2019
anche d'ufficio" (Cass. n. 15817 del 12/06/2019); A R U D - Considerato che nulla deve statuirsi sulle spese del presente procedi- s s o mento nel rilievo, pacifico nelle affermazioni di questa Corte di cassazione, R A E m e che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.
Cass. n. 21213 del 17/09/2013
Cass. n. 21213 del 17/09/2013)
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Testo completo

ente 0 1 3 0 d b c ORDINANZA 4 0 7 a c sul ricorso 7266-2021 proposto da: 6 2 6 7 a 4 c a FALLIMENTO EFFEGI SERRAMENTI S.r.l. in persona del curatore 2 e 1 1 b domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA del- 0 5 8 a 3 3 e la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Anto- # : l i a S e r nino Giannotta come da procura allegata al controricorso; A 3 C G N - ricorrente - A . P . S . contro B A P E C R U RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., INPS, INAIL A : D a - intimati - E m e s s o R A avverso l'ordinanza cron. n. 24321/2020 depositata il 03/11/2020, della CORTE DI CASSAZIONE, Sezione prima civile;

S C A L I A L A U D a : t o a F i r m udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa- ta del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE - Rilevato che il Fallimento Effegi Serramenti S.r.l., in persona del cura- tore, fa richiesta per la correzione dell'errore materiale avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con cui questa Corte, provvedendo sul ricorso proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. nei confronti del predetto fallimento, condan- nava la ricorrente Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese del giucli7io di legittimità in favore del fallimento nonostante la curatela fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato; - Rilevato che il giudice delegato del Tribunale di Catania, Sezione falli- mentare, con decreto in atti in data 3 luglio 2015, ha attestato l'incapienza della procedura con conseguente ammissione del fallimento al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla del testo unico spese di giu- stizia (art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002); 1 3 0 - Ritenuta l'emendabilità del provvedimento di questa Corte con la pro- d b c 4 0 7 a cedura di correzione dell'errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. non ostando 2 6 7 a c all'ammissibilità della richiesta, l'evidenza che essa è stata proposta dalla 6 4 c a 1 2 e parte vincitrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e 1 b 0 5 8 a tanto per il principio per il quale "la parte soccombente non ammessa al patrocinio 3 e l # : a Jpese dello stato, se condannata al pagamento delle Jpese processuali in fa. vore della par- i a r S e te ammessa, deve effèttuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga di- A G C N Jposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a Jpese dello stato, il A .

P . S . dzipositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art. 287 B A P E C c.p.i . anche d'ufficio" (Cass. n. 15817 del 12/06/2019); A R U D - Considerato che nulla deve statuirsi sulle spese del presente procedi- s s o mento nel rilievo, pacifico nelle affermazioni di questa Corte di cassazione, R A E m e che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 A L I A L A U S C D a : t o 2 F i r m a e 391-bis cod. proc. civ. non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (ex multis:

Cass. n. 21213 del 17/09/2013)

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, dispone la correzione del dispositivo della ordinanza n. 24321 del 2020 di Corte di cassazione Sezione prima civile, nei seguenti termini: - là dove è scritto in parte motiva a p. 11 "in favore del Fallimento controri- corrente" debba invece leggersi "in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 113 del 2002, poiché il Fallimento con provvedimento del 3 luglio 2013 è stato ammes- so al patrocinio a spese dello Stato" nonché nella parte dispositiva a p. 12 là dove è scritto "in fa. vore del Fallimento controricorrente", con le parole "in là vore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 113 del 2002". Dispone l'annotazione del presente provvedimento sull'originale della ordinanza.3 0 d b c Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, 4 0 7 a c sottosezione prima del 15 luglio 2021 2 6 7 a 6 4 c Il Presidente 1 2 e a 1 b 8 a Mass. o UeE(9... . 0 5 L1A- 3 3 e l # : i a N G C A 3 S e r DEPOLIsh'iro t„ A . P . S . oggi, P E