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Ordinanza — n. 31615/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows bank's appeal, ruling interest caps apply differently to corresponding and penalty interest rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31615/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the bank's appeal against the Second Instance Court's decision to reduce interest payments. The bank argued that the appellate court incorrectly applied interest rate caps to both corresponding and penalty interest, which have distinct legal natures. The court agreed, establishing that corresponding interest must be compared against a specific threshold while penalty interest requires a different calculation method involving the average rate plus a margin.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 4 legge 108/1996; Art. 1815 comma 2 c.c.: Interest caps must be applied differently to corresponding and penalty interest, as they serve distinct legal functions and require separate threshold comparisons.

Parole chiave

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usurious interest caps corresponding interest penalty interest interest rate threshold loan contract validity tasso d'interesse abbuono d'interesse deduzione degli interessi passivi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 comma 4 legge 108/1996
Per i primi deve ovviamente tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1.
Art. 1815 comma 2 c.c.
e dell'art. 1815, comma 2, c.c..
Art. 1224 comma 1 c.c.
1815, comma 2, c.c., gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c..
art. 644 c.p
— La ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286
Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26062-2018 proposto da: BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA CREDITO COOPERATIVO COOP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CALABRO'; - ricorrente - contro MEA MARIA JOSEFINA, anche quale socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della Legni Mea sas di Mea Maria Josefina, MEA ROSILINA, MEA LAURA, MORENA FRANCA, tutte anche quali eredi di Mea Mario, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NOMENTANA, 231, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA ROMANA BALDACCI, rappresentate e difese dall'avvocato ERMINIO CIOFFI SQUITIERI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1049/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. — Con sentenza pubblicata il 10 luglio 2018 la Corte di appello di Salerno, in accoglimento del gravame proposto da Maria Josefina Mea, Rosilina Mea, Laura Mea e Franca Morena, riformava la sentenza del Tribunale di Sala Consiliria determinando in euro 169.259,07, oltre interessi, la somma ancora dovuta dalle appellanti alla controparte, Banca di Credito Cooperativo di Sassano, in forza del contratto di mutuo oggetto del giudizio. La Corte di merito, per quanto qui rileva, accertava che la sommatoria dei tassi relativi agli interessi corrispettivi e agli interessi moratori eccedeva il tasso soglia e che, in conseguenza della illegittima pattuizione di interessi usurari, la parte mutuataria fosse tenuta alla sola restituzione del capitale. 2.

— La pronuncia è stata impugnata per cassazione dalla Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania soc. coop. per azioni, quale incorporante la Banca di Credito Cooperativo di Sassano. Resistono con controricorso Maria Josefina Mea, Rosilina Mea, Laura Mea e Franca Morena. 3. — Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — La ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c.. Assume essere scorretta l'operazione di sommatoria di due tassi di interesse: rileva, infatti, che quello corrispettivo è riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, mentre quello moratorio riferito è alla rata scaduta o al capitale da restituirsi.

Nega, poi, possa operarsi una verifica dell'usurarietà degli interessi moratori, stante la mancanza di un termine di raffronto utile a tal fine, ossia di un tasso soglia coerente con tale componente del credito. Censura, da ultimo, la sentenza impugnata nella parte in cui, in ragione della ritenuta usurarietà del finanziamento, ha escluso la spettanza sia degli interessi moratori che di quelli corrispettivi. 2. — Il motivo, nei termini che si vengono ad esporre è fondato. La Corte di appello ha ritenuto che, essendo l'interesse corrispettivo del mutuo pattuito nel contratto nella misura del 6,024%, e contenuto, quindi, nei limiti del tasso soglia (fissato nell'8,01%), «solo operando sulla base dell'assunto della diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori (fissati ex art. 1, comma 2, del contratto di mutuo nel 7%), si può ritenere l'insussistenza della violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c.».

In tal modo, la Corte di appello ha ritenuto rilevante, ai fini dell'usura, la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con quello moratorio. E' da osservare, tuttavia, che la 1. n. 108/1996 non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli Jri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi.

Come già osservato da questa Corte, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286). Il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va quindi risolto in modo differenziato.

Per i primi deve ovviamente tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1. n. 108/1996 e aversi riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà (essendo stato il contratto di mutuo concluso il 3 marzo 2000, e non essendo quindi ad esso applicabile la diversa disciplina contenuta nel d.l. n. 70/2011); per gli interessi moratori assume invece rilievo quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte: in particolare, poiché la 1. n. 108/1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM. così come rilevato nei suddetti decreti (Cass.

Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597). La Corte di merito avrebbe dovuto pertanto verificare se, con riferimento ai due distinti periodi del rapporto (quello in cui lo stesso ha avuto regolare esecuzione e quello successivo all'insorgenza della mora), i tassi di interessi applicati dalla banca si collocassero al di sotto delle soglie sopra indicate. 3. — Per tale assorbente ragione la sentenza impugnata deve essere cassata. Resta conseguentemente assorbita la questione relativa al rimedio operante per il caso in cui il saggio degli interessi moratori si collochi oltre il tasso soglia, mentre quello degli interessi corrispettivi si collochi al di sotto: questione che — è bene precisare — le nominate Sezioni Unite hanno risolto nel senso che, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c..

La causa va rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa la causa alla Corte di appello di Salerno, in div