Italian Supreme Court dismisses appeal as late, applying reduced winter suspension terms from 2015.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the one-year deadline for challenging the lower court's judgment. Although the proceedings began in 2007, the Court applied a specific legislative reduction to winter suspension periods starting in 2015, which shortened the effective deadline for filing the appeal to January 10, 2020. Consequently, the Court rejected the argument that the original filing date was valid, ruling that the new calculation method immediately applied to the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 c.p.c.; Art. 1 of Law No. 741/1969; Art. 16 of D.L. No. 132/2014: Appeals filed after the expiration of the statutory period, calculated with reduced winter suspension terms applicable from 2015, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5147-2020 proposto da: DE SANTIS STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro SAPONARA PAOLA, SAPONARA VITO, SAPONARA ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CECI, 21, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BORIONI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro SAPONARA VITO, SAPONARA PAOLA; - intimati - ek 555 avverso la sentenza n. 7853/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott.
ROSSANA GIANNACCARI; udito l'Avvocato; Rilevato che: - Saponara Andrea ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma pubblicata in data 10.12.2018, con ricorso notificato il 23.1.2020; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.c, di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Ritenuto che: il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza; - pur dovendosi applicare il termine lungo di un anno, poichè il procedimento era stato introdotto il 16.3.2007 e pur considerando la sospensione feriale dei termini, come modificata con il D.L. 132 /2014, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre il 10.1.2020; - deve essere infatti considerata, al fine del calcolo del termine per l'impugnazione, la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale, decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della I. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 162 del 2014; - detta normativa è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma Ric. 2020 n. 05147 sez.
M2 - ud. 13-05-2021 -2- 1, dello stesso di., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum (ex multis Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n.20866; Cass.11758/ 2017); - la memoria non offre elementi per mutare l'orientamento consolidato di questa Corte in materia di applicabilità del termine di sospensione feriale (Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, n.30053), a seguito della novella citata, applicabile a partire dalla sospensione relativa all'anno 2015; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 3000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad C 200,00per esborsi. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Ric. 2020 n. 05147 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -3- Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 13 maggio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oeffi 0 4 NOV 2021 v ilijaNCELLIER E' RIO Vincenzo Pio Massimi si