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Ordinanza — n. 31604/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on consumer forum jurisdiction, upholding mandatory consumer court competence for residential complex contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31604/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's request to transfer jurisdiction to a different tribunal based on a regulation of competence. The appellant argued that the consumer forum was inapplicable because the contract lacked abusive clauses and that the lower court improperly accepted an irregular objection. The court held that consumer forum jurisdiction depends solely on the consumer status of the party, not the presence of abusive clauses, and that the mandatory nature of the rule renders alternative forum indications irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.p.c.; Art. 38 Codice del Consumo: The mandatory consumer forum jurisdiction applies based on the consumer status of the contracting party, regardless of the absence of abusive clauses, and does not require the indication of alternative forums when the consumer forum is asserted.

Parole chiave

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consumer forum jurisdiction mandatory consumer court regulation of competence abusive clauses requirement professional status determination competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori incompetenza territoriale ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.p.c.
Al-BERTI CELESTE che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, confermi il Tribunale di Nocera Inferiore competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.
Art. 1341 c.c.
Art. 1469 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 38 Codice del Consumo
Al-BERTI CELESTE che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, confermi il Tribunale di Nocera Inferiore competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.
articolo 38 c.p
Al-BERTI CELESTE che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, confermi il Tribunale di Nocera Inferiore competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.

Giurisprudenza citata

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Cass. 32731/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 21024-2020 proposto da: 1-,DIL MAR MARINO SAVVRIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALV GIUSITPE MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GARAU, rappresentata e difesaedall'avvocato LUCIA RITA PISTOLA; - ricorrente - contro RIMCA MARIA GRAZIA elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTI'', di CASSAZION1-''„ rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO BRUNI; -resistente -- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 551/2020 del TRIBUNA] ,1 di CASTROVILLARI, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRI(;INTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO) in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTI'. Al-BERTI CELESTE che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, confermi il Tribunale di Nocera Inferiore competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge. RITENUTO CHE 1.-La società Edil Mar ha venduto a Maria Grazia Ribeca un immobile all'interno di un complesso immobiliare, che la stessa Edil Mar ha realizzato in proprio. Nel contratto era previsto l'obbligo dell'acquirente di corrispondere una somma annua per i servizi comuni gestiti dal costruttore alienante.

I ,a Ribeca non ha versato le somme cui si era obbligata, e la Udii Mar ha notificato decreto ingiuntivo, nell'opporsi al quale l'acquirente ha eccepito il difetto di competenza territoriale in favore del foro del consumatore. 2.-11 Tribunale di Castrovillari, che doveva decidere l'opposizione, ha accolto in via preliminare questa eccezione ed ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore. 3.-Ricorre la Edil Mar con regolamento di competenza basato su due motivi. Si è costituita la Ribeca chiedendone il rigetto. Il PG ha chiesto il rigetto a sua volta.

CONSIDERATO CHE Ric. 2020 n. 21024 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- 4.-Il Pli/110 motivo di ricorso censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 38 c.p.c., e sostiene che è stata accolta una eccezione di incompetenza irritualmente formulata, in quanto la parte che l'ha proposta non ha indicato i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello del consumatore. //motivo è in/onda/o. Trattandosi di foro inderogabile non ha alcuna utilità l'indicazione di possibili fori alternativi da escludere. La ricorrente cita una decisione di questa Corte che assume in realtà il contrario di quanto si pretende in ricorso, poiché impone l'indicazione di fori alternativi, non già a chi afferma quello del consumatore, bensì a chi lo nega: costui avendo l'onere, venuto meno il foro inderogabile del consumatore, di indicare allora quali siano quelli concorrenti ed alternati a quello (Cass. 32731/ 2019). 5.-Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1341 e 1469 c.c. nonché dell'articolo 38 del codice del consumo. 1,a tesi della ricorrente è che il foro del consumatore non si applica se non a quei contratti che presentano clausole vessatorie, e quando ovviamente si controverta della loro applicazione: invece, nel caso presente, alcuna clausola vessatoria può essere rivenuta tra le pattuizioni delle parti.

Umoiiro è in/o- ndato. L'applicazione del foro del consumatore non dipende dalla natura delle clausole, o meglio, dalla circostanza che ve ne siano di vessatorie, o meno, ma dipende dalla natura della parte contraente: se quest'ultima agisce quale consumatore è garantito dal foro di sua prossimità, a prescindere dalla circostanza che il contratto contenga clausole di natura vessatoria. Ric. 2020 n. 21024 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3- Nella fattispecie, la Mar, quale soggetto che non solo ha realizzato ma altresì gestisce i servizi all'interno del complesso immobiliare, agisce da professionista, essendo quell'attività propria della società. 6.-Il hnio motivo denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. lamentando una illegittima regolamentazione delle spese.

Il motivo è però inammissibile in quanto privo di argomenti, salva la circostanza di mera contestazione della regola di soccombenza. Al di là di ciò è tuttavia un motivo infondato, in quanto le spese sono state regolate, per l'appunto, conformemente alla soccombenza. P. Q. M. I ,a Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore, quale foro del consumatore. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2200,00 curo, oltre 200,00 di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 26 maggio