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Ordinanza — n. 31599/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion appeal, ruling lower court ignored valid regularization request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31599/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Peace Court's dismissal of a foreign national's appeal against an expulsion decree. The applicant argued that the lower court incorrectly rejected his regularization request submitted to the Ministry of the Interior, which the law explicitly suspends expulsion proceedings. The court held that the Peace Court's reasoning was insufficient because it failed to verify whether the submitted regularization request legally prevented the expulsion order.

Regesto Legislator

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Art. 13, co. 2, lett. a, d.lgs. 286/1998; Art. 103, co. 17, d.l. 34/2020: The court must verify if a regularization request submitted under the specific law suspends the expulsion effect, and a mere lack of employer willingness is not a valid ground for dismissal if the request was formally lodged.

Parole chiave

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expulsion decree regularization request suspension of proceedings foreign national rights peace court error administrative appeal border control violation impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 13, co. 2, lett. a, d.lgs. 286/1998
12140/2020, emesso dal Prefetto di Milano per essere entrato illegalmente nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera (art. 13, co.
Art. 103, co. 17, d.l. 34/2020
Egli aveva dedotto di avere presentato, in data 17 luglio 2020, istanza di cui all'art. 103, co.
Art. 103, co. 1, d.l. 34/2020
Egli aveva dedotto di avere presentato, in data 17 luglio 2020, istanza di cui all'art. 103, co.
Art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.
34 del 2020, cioè dal datore di lavoro per il lavoratore Limani Valon, con la ricevuta e il codice di verifica rilasciati dal Ministero dell'interno, documento depositato nella presente fase (ex art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29361-2020 proposto da: VALON UMANI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEBORA PIAZZA; - ricorrente - Contro PREFETTURA MILANO, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO; - intimate - avverso il provvedimento n. 26902/2020 R.G. del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato 1'01/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE. /e Ric. 2020 n. 29361 sez.

M1 - ud. 15-06-2021 -2- Rg. 29361/2020 RAGIONI DELLA DECISIONE Il Giudice di Pace di Milano rigettava il ricorso di Limani Valon, cittadino del Marocco, avverso il decreto di espulsione in data 24 giugno 2020, n. 12140/2020, emesso dal Prefetto di Milano per essere entrato illegalmente nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera (art. 13, co. 2, lett. a, d.lgs. 286 del 25 luglio 1998). Egli aveva dedotto di avere presentato, in data 17 luglio 2020, istanza di cui all'art. 103, co. 3, lett. a), d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, conv. in legge n. 77 del 17 luglio 2020, preordinata alla regolarizzazione per emersione del rapporto di lavoro.

Il ricorso, con il quale il cittadino straniero deduce la violazione del citato art. 103 e del decreto interministeriale del 27 maggio 2020, è fondato nei seguenti termini. Il motivo, rispettando il principio di specificità di cui all'art. 366, n. 4 e 6, c.p.c., indica gli estremi della domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, cioè dal datore di lavoro per il lavoratore Limani Valon, con la ricevuta e il codice di verifica rilasciati dal Ministero dell'interno, documento depositato nella presente fase (ex art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.).

L'affermazione del GdP, secondo cui «non [è] sufficiente una mera disponibilità di un datore [di lavoro] a regolarizzarlo», si risolve in una motivazione apparente, avendo il cittadino straniero presentato una istanza al Ministero dell'interno, in relazione all'art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, sostanzialmente ignorata nel provvedimento impugnato. Spetta al giudice di rinvio vagliare se a tale istanza possa connettersi l'effetto impeditivo dell'espulsione che la legge riconosce, «nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo [103]» (comma 17), alle istanze conformi, in senso oggettivo (v. comma 4) e soggettivo (v. comma 10), alle prescrizioni previste dalla legge.

In accoglimento del ricorso, il decreto impugnato è cassato con rinvio al GdP, per un nuovo esame e anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Milano, in persona di diverso magistrato, anche per le spese della presente fase. Roma, 15 giugno 2021 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, IL CANCELLIERI' E P:ef Vincenzo Pio