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Ordinanza — n. 31596/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as proceedings extinguished by withdrawal, citing no substantive legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31596/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished due to the appellant's withdrawal, which was accepted by the opposing party. The appellant had challenged a bankruptcy court's decision denying his claim based on judicial compensation with a counterclaim for unjust enrichment. Since the process ended via withdrawal, the court found no need to address the alleged violations of civil code articles regarding compensation or evidence rules.

Regesto Legislator

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Art. 1243 c.c.; Art. 2709, 2729, 2033 c.c.: When a party withdraws the appeal and the withdrawal is accepted, the proceedings are extinguished without the need to examine the merits of the alleged legal violations.

Parole chiave

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judicial compensation unjust enrichment procedural withdrawal bankruptcy proceedings extinguishment of process civil code articles appellant withdrawal compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1243 c.c.
Art. 2709 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2033 c.c.
Art. 112 c.p.c.
articolo 1243 c.c
articolo 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22372-2019 proposto da: DANZO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI, 30, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE mATTETs, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO SARDELLA, MAURIZIO ALLEGRO PONTANI; - ricorrente- contro FALLIMENTO ALARVECS SRL , in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PIETROLUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUCA MINNITI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5521/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE Danzo Nicola ricorre per due mezzi, nei confronti del Fallimento Marvecs S.r.l., contro il decreto del 10 giugno 2019 con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua opposizione avverso l'esclusione dallo stato passivo di un suo credito, in privilegio o in subordine in chirografo, di complessivi C 466.163,75, per arretrati retributivi, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto. Ha ritenuto il Tribunale che il credito in questione fosse estinto per compensazione con un maggior credito del Fallimento per ripetizione di indebito, derivante dal versamento, dal 2004 al 2008, il complessivo importo di C 1.405.540,00.

Il Fallimento resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1243 c.c., censurando il decreto impugnato per il fatto che la compensazione giudiziale del credito di cui il ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo con il controcredito per ripetizione di indebito fatto valere dal Fallimento sarebbe stato pronunciato in violazione dell'indicata norma, alla luce, in particolare, del principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225, sia perché il controcredito era contestato nell'an, sia perché tale controcredito era oggetto di accertamento in altro giudizio pendente tra le parti.

Ric. 2019 n. 22372 sez. M1 - ud. 18-05-2021 -2- Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2709, 2729 e 2033 c.c., nonché, occorrendo, ultra o extrapetizione ex articolo 112 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver posto a fondamento della decisione scritture contabili idonea a far prova contro l'imprenditore e non a suo favore, nonché sulla base di una sentenza non definitiva resa tra altre parti, tanto più che il pagamento era avvenuto con determinate causali, sicché l'articolo 2033 era stato falsamente applicato alla fattispecie, anche in considerazione uJr- del fatto che la pronuncia della compensazione per la presenza di obblighi l'istituto di derivanti dalle predette causali, non invocate dalla controparte, costituiva violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

RITENUTO CHE intervenuta rinuncia accettata con conseguente estinzione del processo, senza spese. PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il processo. Così