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Ordinanza — n. 31578/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses VAT refund appeal where taxpayer failed to explicitly request reimbursement in tax return.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31578/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that granted a VAT refund to a taxpayer who ceased business operations. The taxpayer had filed a tax return indicating the credit should be used for compensation rather than reimbursement, yet the lower court still ordered the refund. The court ruled that while the right to reimbursement exists upon cessation of activity, the taxpayer must explicitly request it in the specific column of the annual tax return to exercise that right formally.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21; D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 6, art. 38-bis: The right to a VAT refund upon cessation of business is exercised by explicitly requesting it in the designated column of the annual tax return; failure to specify reimbursement in favor of compensation precludes the claim.

Parole chiave

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VAT refund claim cessation of business tax return form explicit request requirement compensation vs reimbursement Italian tax law administrative appeal rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21
633, assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale, non a quello biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 6, art. 38-bis
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
546, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Codice civile, art. 1242
Codice civile, art. 2697
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 1242 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 30 settembre 2011, n. 20039
Cass., Sez. 6-5, 30 settembre 2020, n. 20787
Cass., Sez. 6-5, 21 agosto 2020, n. 17495
Cass., Sez. 5, 15 maggio 2015, n. 9941
Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, causa C-590/14, Idexx
Corte di giustizia, 8 maggio 2008, cause C-95/07 e C-96/07, Ecotrade
Corte di giustizia, 27 settembre 2007, causa C-146/05, Coilee
Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, causa C-438/09, Dankowski
Corte di giustizia, 18 dicembre 1997, cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96, Molenheide e altri
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Testo completo

W 3/ _51e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11329/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO La Franca Rosalia; INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 18 dicembre 2019 n. 7583/03/2019, notificata il 23 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 settembre 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria " 71\ Regionale della Sicilia il 18 dicembre 2019 n. 7583/03/2019, notificata il 23 gennaio 2020, che, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso per VIVA relativa all'anno d'imposta 2004, a seguito di cessazione dell'attività il 31 dicembre 2007, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di La Franca Rosalia avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il 27 aprile 2015 n. 4207/01/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la contribuente avesse diritto al rimborso dell'IVA. La Franca Rosalia è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuta dal giudice di appello la rimborsabilità del credito alla contribuente dell'IVA versata in eccedenza, nonostante l'indicazione nel modello "Unico" 2005 della diversa volontà di utilizzare tale credito in compensazione.

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 2697 cod. civ., per essere stato erroneamente ritenuta dal giudice di appello la rimborsabilità del credito alla contribuente dell'IVA versata in eccedenza, nonostante la carenza di qualsiasi documentazione a comprova della relativa spettanza.RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo ed il secondo motivo - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono infondati. 1.1 Invero, secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, in tema di IVA, l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, ove si tratti di istanza di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dall'art. 30, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale, non a quello biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2017, n. 4559; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2019, n. 5938; Cass., Sez. 6"-5, 11 dicembre 2019, n. 32424; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, n. 34292; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2020, n. 1471; Cass., Sez. 5", 28 maggio 2020, n. 10142; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2020, nn. 15866 e 15867; Cass., Sez. 6"-5, 21 agosto 2020, n. 17495; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20787; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2020, n. 26761; Cass., Sez. 5", 3 febbraio 2021, n. 2416; Cass., Sez. 6^-5, 24 marzo 2021, n. 8395).La prospettiva ermeneutica accolta tiene, dunque, rigorosamente distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo, che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione del modello "VR", quale adempimento "d'avvio" del procedimento di esecuzione del rimborso; dal che si ricava la conseguenza per la quale, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale (Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, n. 34292).

Ne consegue che la compilazione del rigo del quadro della dichiarazione annuale relativo all'importo di cui si richiede il rimborso costituisce «formale esercizio del correlativo diritto, pur subordinato al controllo, da parte dell'agenzia, dei dati indicati in dichiarazione» (Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20039; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20787). 1.2 Nella specie, nonostante la corretta riaffermazione di tale principio in punto di diritto, il giudice di appello non ha tenuto conto che la contribuente aveva omesso di compilare la colonna 3 ("Credito di cui si chiede il rimborso") del rigo 4 ("RX4 IVA") con l'indicazione del credito rimborsabile (come si può desumere dalla trascrizione in ricorso della dichiarazione relativa all'anno di riferimento, in ossequio al canone dell'autosufficienza), facendo così difetto la specifica ed inequivoca volontà di ottenere il rimborso del credito.

Là dove, la compilazione della colonna 4 ("Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione") del rigo 4 ("RX4 IVA") postula la diversa volontà di utilizzare il credito per la compensazione o la detrazione nei successivi anni d'imposta. 1.3 Ciò non di meno, è pacifico che non può disconoscersi il rimborso del credito IVA alla contribuente per aver avanzato richiesta di compensazione (e non di rimborso) in sede di dichiarazione annuale, in quanto, non essendo sorto un debito IVA della contribuente (che ha cessato l'attività), non può dirsi verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 1242 cod. civ. (in termini:

Cass., Sez. 6^-5, 21 agosto 2020, n. 17495). Inoltre, si è correttamente osservato (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2015, n. 9941), che la prospettata «soluzione ermeneutica è del resto coerente con il diritto euro-unitario, poiché, se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, in causa C-590/14, Idexx; 8 maggio 2008, in causa C- 95/07 e C-96/07, Ecotrade; 27 settembre 2007, in causa C- 146/05, Coilee), essendo il diritto al ristoro dell'Iva versata "a monte" basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità (cfr.

Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C- 438/09, Dankowski, p.to 34, con riguardo al caso di cessazione d'attività; 18 dicembre 1997, in cause riunite C-286/94, C-340/95, C- 401/95, C-47/96, Molenheide e altri). Deve quindi ritenersi ormai definitivamente superato il diverso e più risalente orientamento secondo cui, in caso di cessazione dell'attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico delineato dall'art. 30 del decreto IVA, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (Cass.nn. 18920 e n. 18915 del 2011; n. 7669 del 2012)»;

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché la parte vittoriosa è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così dec