Italian Court allows VAT appeal against fake invoices, ruling burden of proof on tax authority for fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower court's decision regarding VAT deductions. The tax authority argued that invoices for non-existent operations were fraudulent, while the bankrupt company claimed valid expenses. The court ruled that the tax authority failed to prove the recipient's knowledge of the fraud, as mere payment and accounting records do not suffice to establish a fake transaction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, 54 D.P.R. 26/1972 n. 633; Art. 2697 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In VAT fraud cases involving non-existent operations, the tax authority bears the burden of proving the recipient's knowledge of the fraud, which cannot be presumed solely from payment records or accounting entries.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente Y-( ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11326/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO il fallimento della "GLOBAL SER VICE S.r.l.", con sede in Scalea (CS), in persona del curatore pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 3 ottobre 2019 n. 3469/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 settembre 2021 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria il 3 ottobre 2019 n. 3469/04/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2005, in dipendenza dell'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del fallimento della "GLOBAL SER VICE S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza il 28 settembre 2017 n. 6131/04/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che le risultanze istruttorie avessero provato l'effettività delle operazioni relative a prestazioni di pubblicità/sponsorizzazione. Il fallimento della "GLOBAL SER VICE S.r.l." è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. CONSIDERATO CHE:
Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che le operazioni documentate dalle fatture emesse dal terzo fornitore fossero reali e non fittizie. RITENUTO CHE:
1. Il motivo è fondato. 1.1 Con specifica attinenza al thema decidendum, è pacifico che, in tema di IVA, l'amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente (valorizzando, ad esempio, la circostanza che la prestazione non poteva essere effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito della sia pur minima dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione); ove l'amministrazione finanziaria assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2020, n. 2483; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2021, n. 336; Cas., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, n. 9096). 1.2 Nella specie, il giudice di appello ha palesemente contravvenuto a tale principio, ritenendo che «l'appellata ha dimostrato in modo inequivocabile l'effettivo esborso dell'importo riportato nelle fatture e la registrazione delle operazioni in contabilità», nonché «il versamento dell'IVA», laddove, come si è detto, tali elementi non sono di per sé sufficienti ad escludere la natura fittizia e fraudolenta delle operazioni controverse.
Per cui, non si può ritenere che la contribuente avesse assolto l'onere di provare l'effettività e l'inerenza dei costi sostenuti per l'esercizio dell'impresa al fine della detrazione dal reddito imponibile.
2. Dunque, alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'a