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Ordinanza — n. 31556/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of proof of service; notice of receipt required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31556/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to prove the formal service of the petition. Although the appellant submitted a special power of attorney, the required notice of receipt was missing, and no request for an extension was made. Consequently, the procedural requirement for perfecting the service was not met, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 6 comma 1 legge 890/1982: The proof of the perfection of service of an initiating act must be provided via the notice of receipt by the hearing date, unless the appellant timely requests a duplicate from the postal service.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proof of service requirement notice of receipt obligation procedural perfection of act postal service duplicate request notificazione elettronica documenti mancanti ritardi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimata, l'impugnazione è improcedibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Art. 6 comma 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890
art. 291 c.p
Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimata, l'impugnazione è improcedibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 20778 del 21/07/2021
Il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile, non avendo la parte ricorrente dimostrato l'avvenuta rituale notifica del ricorso (ex multís Cass. Sez. 5, n. 20778 del 21/07/2021; v.
Cass. Sez. 5, n. 25105 del 10 novembre 2020
Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623
890, un duplicato dell'avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623;
Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108
Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108, Cass., sez.
Cass., sez. 6, 1 ottobre 2018, n. 23793
26108, Cass., sez. 6, 1 ottobre 2018, n. 23793, Sez.
Cass., sez. 5, n. 8641 del 28/03/2019
Cass. Sez. Un., 12 maggio 2010, n. 11429
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10393-2021 proposto da: BAJARDI ANNA MARIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato SINUHE MASSIMILIANO VINCENZO CURCURACI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ENNA; - intimata - avverso la sentenza n. 5502/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 10393 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Rg 10393 2021 Bajardi Anna Maria c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Anna Maria Bajardi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n. 5502/2020 dep. 19.10.2020, senza tuttavia fornire la prova dell'avvenuta notifica, essendo il ricorso corredato solo della procura speciale. Il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile, non avendo la parte ricorrente dimostrato l'avvenuta rituale notifica del ricorso (ex multís Cass. Sez. 5, n. 20778 del 21/07/2021; v. n. 25105 del 10 novembre 2020).

Nella fattispecie manca la produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimata, non è peraltro consentita la concessione di un termine per il deposito dell'avviso di ricevimento. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non piò essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6 comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623;

Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108, Cass., sez. 6, 1 ottobre 2018, n. 23793, Sez. 5 - , n. 8641 del 28/03/2019 ). La prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all'udienza di discussione (Cass., Sez. Un., 12 maggio 2010, n. 11429). Pertanto, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimata, l'impugnazione è improcedibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'intimata. p.q.m. Dichiara improcedibile il ricorso. Roma, 14 settembre 202