Italian court allows appeal against detention extension due to lack of concrete identification evidence for foreign national.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Marhe Uitek's appeal against a second extension of his detention in Italy. The lower court had extended his custody without verifying concrete evidence that his identity could be identified, a requirement introduced by Law 161/2014. The Supreme Court annulled the decision because the judge failed to assess the necessity of detention for repatriation operations as mandated by the relevant immigration regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 comma 50 d.lgs n. 286/1998; Art. 15 par. 4 Dir. 2008/115/CE: For a second extension of a foreign national's detention, the judge must verify concrete elements proving the probability of identification or the necessity of detention for repatriation operations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3223-2021 proposto da: MARHE UITEK, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO; - ricorrente - contro QUESTORE della PROVINCIA di TORINO , MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimati - avverso il decreto RG 7112/2020 del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANDREA FIDANZIA. RILEVATO 7)-) - che Marhe Uitek, cittadino della Tunisia, ha proposto, affidandolo a tre motivi, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Torino, con ordinanza del 16.10.2020, ha prorogato per la seconda volta il suo trattenimento presso il C.P.R. di Torino per ulteriori trenta giorni; - che l'intimato non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; RAGIONI DELLA DECISIONE 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 14, comma 50 bis, d.lgs n. 286/1998, art. 15 parr. 3 e 6 direttiva 2008/115/CE per la mancata indicazione da parte del giudice di merito di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l'identificazione dello straniero in sede di seconda proroga del trattenimento;
2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 111 Cost., 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998„ 15 par. 4 dir. 2008/115/CE, per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della proroga in virtù della mancanza di elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l'identificazione dello straniero in sede di seconda proroga del trattenimento;
3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 111 comma 6° Cost., 14 comma 4° d.lgs n. 286/1998, 15 par. 4 dir. 2008/115/CE nonché motivazione apparente del provvedimento di proroga del trattenimento, sul rilievo che il giudice di pace ha utilizzato una formula di stile predisposta su un modulo prestampato, cui non corrisponde alcuna valutazione specifica del caso sottoposto alla sua attenzione;
4. che il primo motivo è fondato; - che va, preliminarmente, osservato che, prima dell'entrata in vigore della L. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l'art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998 - l'esistenza di gravi difficoltà nell'accertamento dell'identità e della nazionalità del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del giudice di Pace sia della la prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un'ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti; - che a seguito della modifica dell'art. 14 comma 5 0 legge cit ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione" dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento "sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio" (vedi anche Cass. n. 6066/2019 non mass.); che, nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la seconda proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito richiesto dall'art. 14 comma 50 d.lgs n. 286/1998, limitandosi a dare atto (nel far proprie le deduzioni della P.A.) che la P.A. in data 6.7.2020 - e quindi ancor prima della prima proroga del trattenimento intervenuta il 17.7.2020 - aveva inviato richiesta di identificazione del ricorrente e rilascio lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica della Tunisia in Genova, che non aveva ancora avuto riscontro;
4. che i restanti motivi sono dunque assorbiti;
5. che deve quindi accogliersi il ricorso, e, decidendo nel merito, annullarsi l'ordinanza impugnata. .Q. i."010. kAm " — Ati 11.sà • che le spese di lite, anche relative al giudizio di merito, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e, deci endo nel merito annulla l'ordinanza impugnata4.04 4041..ls.otit o. Contianna I Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in C 1.100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma il 23 giugno 2021 Il Presidente