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Ordinanza — n. 31532/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for refugee status due to improper jurisdiction and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31532/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Ministry of Interior's appeal inadmissible because the lower court lacked jurisdiction over the case. The applicant had previously requested only humanitarian protection, not refugee status, and had not provided new evidence to justify a change in outcome. The court ruled that the matter should have been handled by a single-judge tribunal under ordinary procedure, not the specialized collegial section, and that the applicant's request was essentially a repetition of a rejected claim.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, d.l. n. 13 del 2017; Art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008: When an applicant submits exclusively for humanitarian protection, jurisdiction belongs to the monocratic specialized tribunal, rendering appeals to the Supreme Court via cassation procedure inadmissible.

Parole chiave

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jurisdictional error humanitarian protection refugee status res judicata procedural inadmissibility specialized tribunal repetition of claim domanda di protezione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
che con il primo motivo il Ministero ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (vizio di ultrapetizione) atteso che il giudice di merito ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato nonostante che costui avesse fatto domanda per ottenere esclusivamente la protezione umanitaria;
Art. 29 d.lgs n. 25/2008
che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs n. 25/2008 e degli artt.
Artt. 33 e 40 direttiva 2013/32/Ue
25/2008 e degli artt. 33 e 40 direttiva 2013/32/Ue, per aver l'istante reiterato una domanda di protezione già respinta nel 2016, senza che fossero stati allegati elementi nuovi;
Art. 2909 cod. civ.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.
Art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, d.l. n. 13 del 2017
Badjie si è costituito in giudizio con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis; CONSIDERATO 1.
Art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008
e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dall'art. 35-bis del d.lgs.
art. 112 cod. proc. civ
che con il primo motivo il Ministero ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16458/2019
che il ricorso è inammissibile; che questa Corte recentemente ha statuito (vedi Cass. n. 16458/2019) che "nella vigenza dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10210-2020 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BADJIE SAINEY, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LOREDANA LISO; - controrícorrente - avverso l'ordinanza RG 13798/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 02/03/2020; RILEVATO i - che viene proposto dal Ministero dell'Interno ricorso avverso il decreto del Tribunale di Bari del 2 marzo 2020, con il quale è stato riconosciuto all'istante Badjie Sainey, cittadino del Gambia, lo status di rifugiato; - che il sig.

Badjie si è costituito in giudizio con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo il Ministero ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (vizio di ultrapetizione) atteso che il giudice di merito ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato nonostante che costui avesse fatto domanda per ottenere esclusivamente la protezione umanitaria;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs n. 25/2008 e degli artt. 33 e 40 direttiva 2013/32/Ue, per aver l'istante reiterato una domanda di protezione già respinta nel 2016, senza che fossero stati allegati elementi nuovi;

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. cv. , per non avere il giudice di merito rilevato l'esistenza della res iudicata;

4. che il ricorso è inammissibile; che questa Corte recentemente ha statuito (vedi Cass. n. 16458/2019) che "nella vigenza dell'art. 3, comma 1, lett.

d) e comma 4, d.l. n. 13 del 2017, convertito nella I. 46 del 2017, successivamente modificato dall'art. 1 c.3. lettera a) del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, con le peculiarità che lo connotano (composizione (17 collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 e a quelle relative all'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'Unità Dublino; che, nel caso di specie, proprio in base alla circostanza pacifica in causa che l'istante aveva presentato esclusivamente domanda di protezione umanitaria - dall'ordinanza impugnata emerge che il ricorso era stato depositato in data 1.10.2018, quindi prima dell'entrata in vigore del D.L. 113/2018 (entrato in vigore il 5 ottobre 2018) - la controversia è stata devoluta alla cognizione del giudice in composizione monocratica, la cui ordinanza avrebbe dovuta essere impugnata con l'atto di appello, e non già con il ricorso per cassazione; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in 2.100,00 di cui C 100,00 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge; Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 23 giugno