Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31531/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy appeal regarding notification defects and balance sheet admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31531/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the bankruptcy administrator's appeal against the declaration of bankruptcy of Lara Group. The appellant argued that procedural defects in electronic notification and the exclusion of a balance sheet violated specific bankruptcy laws. The court held that the appeal lacked the necessary formal requirements to challenge the lower court's findings and that the balance sheet was properly excluded due to missing registration formalities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 15 comma 3 1 fall.; Art. 15 comma 4 1 fall.: The appeal against a bankruptcy declaration must contain specific facts and legal grounds to be fully devolutive; failure to do so means the internal judgment stands, and balance sheets not deposited in the commercial register are not admissible for proving non-bankruptcy.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy declaration appeal electronic notification defects balance sheet admissibility internal res judicata commercial register deposit impresa in difficoltà liquidazione della sagl massa fallimentare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 comma 3 1 fall.
— Col primo motivo è denunciata la violazione del contraddittorio per inosservanza dell'art. 15, comma 3, 1.
Art. 15 comma 4 1 fall.
— Col primo motivo è denunciata la violazione del contraddittorio per inosservanza dell'art. 15, comma 3, 1.
Art. 18 1 fall.
Ebbene, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 1.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Ma a monte di esse si pone un dato: l'omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme regolatrici del processo non è riconducibile al vizio ex art. 360, n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Ma a monte di esse si pone un dato: l'omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme regolatrici del processo non è riconducibile al vizio ex art. 360, n.
d.lgs. n. 169/2007
VI-RG 22689/2019 camera di consiglio 23.6.2021 2 nella formulazione vigente ratione temporis, conseguente alla modifica introdotta con il d.lgs. n. 169/2007, n.
Art. 2435 c.c.
art. 2435 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 5 giugno 2014, n. 12706
Cass. 8 marzo 2017, n. 5785
4, c.p.c., ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti, in quest'ultimo caso, di fatti concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785).
Cass. 20 dicembre 2018, n. 33091
2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 20 dicembre 2018, n. 33091;
Cass. 31 maggio 2017, n. 13746
Cass. 31 maggio 2017, n. 13746).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22689-2019 proposto da: BARCHIESI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI, n. 32, presso Io studio dell'avvocato EMILIA ROSA FARAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato DANILO DEL PRETE; - ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO LARA GROUP SRL , BORG SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimati — avverso la sentenza n. 1064/2019 della CORTE D'APPELLO di Sez. VI- RG 22689/2019 camera di consiglio 23.6.2021 1 ANCONA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. — Il Tribunale di Pesaro dichiarava, in data 20 febbraio 2019, il fallimento di Lara Group s.r.1.. 2. — Il successivo reclamo proposto dalla società era respinto con sentenza del 26 giugno 2019 della Corte di appello di Ancona. 3. — Avverso quest'ultima pronuncia ricorre per cassazione Lara Group con un ricorso articolato in tre motivi. La curatela fallimentare, intimata, non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Col primo motivo è denunciata la violazione del contraddittorio per inosservanza dell'art. 15, comma 3, 1. fall., avendo riguardo alle modalità di notificazione, al debitore, del ricorso e del decreto di convocazione avanti al Tribunale fallimentare.

Lamenta l'istante che il giudice distrettuale, nell'impugnata sentenza, avrebbe omesso di considerare che non era stata offerta prova circa l'asserita impossibilità di notifica a mezzo PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione. Il motivo è infondato. Rileva la ricorrente che la questione oggetto del motivo fu fatta valere nel corso dell'udienza tenutasi avanti alla Corte di appello di Ancona (pag. 5 del ricorso): non, quindi, col reclamo. Ebbene, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 1. fall., Sez.

VI-RG 22689/2019 camera di consiglio 23.6.2021 2 nella formulazione vigente ratione temporis, conseguente alla modifica introdotta con il d.lgs. n. 169/2007, n. 169, deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorchè non sia richiesta l'indicazione degli «ipecifici motivi» di cui all'art. 342 e 345 c.p.c.. Ne consegue che tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo poiché l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 legge fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della res iudicanda, senza che l'ambito della sua cognizione sia limitato alla valutazione della fondatezza delle ragioni fatte valere dalla parte reclamante (Cass. 5 giugno 2014, n. 12706).

Deve dunque ritenersi che sulla questione oggetto del motivo, in difetto di tempestivo reclamo, sia caduto il giudicato interno. La censura svolta appare, del resto, pure carente della necessaria specificità. Poiché la cancelleria del Tribunale ha rilevato l'esito negativo della notifica a mezzo PEC «determinato dalla circostanza che l'indirizzo di posta elettronica risultava inattivo» — circostanza, questa, comunicata dalla stessa cancelleria alla creditrice istante (pag. 2 del ricorso) — era anzitutto necessario che Lara Group assumesse, nella presente sede, che il nominato indirizzo era invece funzionante (e quindi idoneo alla ricezione degli atti oggetto di notificazione).

Quel che rileva, infatti, non è l'evidenza documentale dell'infruttuoso tentativo di notifica compiuto dalla cancelleria, ma l'ipotetico vizio della procedura Sez. VI- RG 22689/2019 camera di consiglio 23.6.2021 notificatoria consistente nel mancato inoltro degli atti per via telematica nonostante la raggiungibilità dell'indirizzo PEC della fallenda. E, come accennato, la società istante non deduce affatto che il proprio indirizzo PEC fosse attivo. 2. — Col secondo mezzo viene denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: fatto storico individuato nella mancanza di prova sia dell'esito negativo della notifica a mezzo PEC, sia della relativa comunicazione della cancelleria del Tribunale di Pesaro alla società creditrice istante.

Il motivo è inammissibile. Varrebbero qui, le considerazioni appena svolte. Ma a monte di esse si pone un dato: l'omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme regolatrici del processo non è riconducibile al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. — prospettato dal ricorrente — quanto, piuttosto, a quello ex art. 360, n. 4, c.p.c., ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti, in quest'ultimo caso, di fatti concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785). 3.

— Il terzo mezzo oppone la violazione degli artt. 1, comma 2, e 15, comma 4, 1. fall., con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2017 della società ricorrente, prodotto nel procedimento per reclamo. Si deduce che erroneamente il giudice distrettuale avrebbe ritenuto non utilizzabile tale bilancio in quanto non oggetto di pubblicazione presso il registro delle imprese. Il motivo è palesemente infondato. I bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a Sez. VI- RG 22689/2019 camera di consiglio 23.6.2021 4 depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4,1. fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 20 dicembre 2018, n. 33091;

Cass. 31 maggio 2017, n. 13746). 4. — In conclusione, il ricorso è respinto. 5. — Nulla deve disporsi in punto di spese, non essendovi controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, in dat