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Ordinanza — n. 31491/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-examining of fact-finding by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31491/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's fact-finding regarding the fishing incident was unchallengeable in a review proceeding. The appellant argued against the enforcement of an injunction based on alleged procedural flaws, but the court found no new arguments in the submitted defense. Consequently, the court applied the principle of 'more liquid reason' to avoid examining procedural irregularities that would not affect the outcome, upholding the lower court's assessment of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: The Court of Cassation is exempt from examining factual findings made by the court of first instance and procedural issues that do not influence the result, provided the lower court's reasoning is not apparent or illogical.

Parole chiave

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inadmissibility appeal fact-finding unchallengeable more liquid reason review proceedings procedural economy risarcimento per atto illecito inutilizzabilità delle prove illecite imbarcazioni da diporto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
n.1639 del 1968; il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
- il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380- bis cod. proc. civ
n.1639 del 1968; il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014
Cass., Sez. U, n. 5802 del 1998
Sez. 2, Ord. n. 10839 del 2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15415-2019 proposto da: RAMUNDO PAOLO, elettivamente domiciliato in Lecce, viale Marconi n. 7, presso lo studio dell'avv.to GIANFRANCO MASSA che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro CAPITANERIA PORTO GALLIPOLI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 97439910585, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 160/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/02/2019; Ric. 2019 n.15415 sez. 52 - ud. 13/05/021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA Rilevato che: Paolo Ramundo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce di accoglimento dell'appello Ministero Infrastrutture e Trasporti - Capitaneria di Porto di Gallipoli e di conferma dell'ordinanza ingiunzione a carico del ricorrente per violazione dell'art. 128 bis d.P.R. n.1639 del 1968; il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: «Il ricorso è inammissibile in quanto pone in discussione l'accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (i giudici hanno accertato che il ricorrente stava pescando con le bombole a nulla rilevando il fatto che i verbalizzanti non abbiano trovato il profitto della pesca) accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando, peraltro, la motivazione della sentenza impugnata né apparente né manifestamente illogica (cfr.

Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi considerare che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. U, n. 5802 del 1998)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; - L'eccezione formulata in memoria dalla controricorrente di nullità della notifica anche se il suo esame dovrebbe essere Ric. 2019 n.15415 sez.

S2 - ud. 13/05/021 preliminare è superata dalla c.d. "ragione più liquida". La Corte di cassazione, infatti, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata„ in applicazione del principio della "ragione più liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Sez. 2, Ord. n. 10839 del 2019). - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2019 n.15415 sez. 52 - ud. 13/05/021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 13 maggio 2021. SIDENTE ardo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 3 NOV 2021 / L CANCELLIERE ES Vincenzo Pio Massimilia a IL