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Ordinanza — n. 31428/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders correction of Supreme Court order to deduct lawyer fees for pro bono defender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31428/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous Supreme Court order regarding the allocation of litigation costs. The original order failed to deduct the specified fees from the opposing party's account in favor of the lawyer acting as a pro bono defender. The court ruled that the omission constituted a material error under the Civil Procedure Code and ordered the correction to ensure the lawyer receives the deducted amount.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The court may correct material errors in judgments or orders, including the omission to deduct fees for a pro bono defender, thereby ensuring the proper allocation of litigation costs.

Parole chiave

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material error correction pro bono lawyer fees litigation cost allocation Civil Procedure Code omission of deduction spese di difesa diritto a un difensore spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
380-bis c.p.c., giusta il secondo comma dell'art. 391-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l.
d.l. n. 168 del 2016
391-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
art. 380-bis c.p
Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., giusta il secondo comma dell'art.
art. 391-bis c.p
380-bis c.p.c., giusta il secondo comma dell'art. 391-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037
Premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass.
Cass. n. 3566 del 2016
Cass. n. 8085 del 2006
Cass. n. 20547 del 2009
8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009).
Cass. 4 gennaio 2016 n. 14
non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14;
Cass. 17 settembre 2013 n. 21213
Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass.
Cass. 4 maggio 2009 n. 10203
21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438
10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 33274-2019 proposto da: FERRARA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato 26045/2019 - avverso l'ordinanza 26045/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTO E DIRITTO Nel procedimento definito con ordinanza della Sezione Sesta - 2, 15 ottobre 2019 n. 26045, l'Avv. Alessandro Ferrara, in qualità di procuratore di Michele Finamore, di Giovanni e Carmela Corvo, di Gioacchino Campese, di Corrado Iannuzzi, di Salvatore Borrelli, di Salvatore Provenza, di Caterina Anna Treré e di Giovanni Franco Bruni, ha avanzato, con ricorso notificato a mezzo posta il 2 novembre 2019, istanza di correzione nella parte della motivazione e del dispositivo in cui, rigettato il ricorso, ha condannato il Ministero della giustizia ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di curo 1.700,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, che per mero errore materiale, ha omesso di distrarre in favore dell'Avv.

Ferrara quale difensore antistatario, così dichiaratosi. L'intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva. Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., giusta il secondo comma dell'art. 391-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell'accoglimento dell'istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta è stata notificata all'avvocato del ricorrente.

Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore. Premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. n. 3566 del 2016), come risulta dal controricorso depositato dinanzi a questa Corte da Michele Finamore, Giovanni e Carmela Corvo, Gioacchino Campese, Corrado Iannuzzi, Salvatore Borrelli, Salvatore Provenza, Caterina Anna Treré e Giovanni Franco Bruni, con riferimento al ricorso proposto dal Ministero della giustizia e definito dalla ordinanza di questa Corte n. 26045 del 2019, l'avv.

Alessandro Ferrara, loro difensore, ha chiesto la distrazione delle spese come "procuratore antistatario". Ric. 2019 n. 33274 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -2- Inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente fotìnulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009).

Pertanto, l'ordinanza n. 26045 del 2019 va corretta, nella parte moriva e nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore dei controricorrenti Michele Finamore, di Giovanni e Carmela Corvo, di Gioacchino Campese, di Corrado Iannuzzi, di Salvatore Borrelli, di Salvatore Provenza, di Caterina Anna Treré e di Giovanni Franco Bruni devono essere distratte in favore dell'avv. Alessandro Ferrara. Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14;

Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza n. 26045 del 2019 nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l'espressione "seguono la soccombenza", nella motivazione, e dopo "accessori di legge" e prima del punto, nel dispositivo, si aggiunga quanto segue: con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Ferrara, dichiaratosi antistatario." Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta sentenza della sostituzione così disposta. Ric. 2019 n. 33274 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2021. DE