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Ordinanza — n. 31417/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Credifarma's appeal, rejecting AUSL's argument that postal notice requires recipient signature for valid service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31417/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Credifarma's appeal against the Rome Court of Appeal's confirmation of a writ dismissal, which had rejected the claimant's request for default interest due to alleged defective service. Credifarma argued the postal notice lacked a recipient signature, while the opposing party contended strict formal requirements were necessary. The court ruled that for multiple mailings to a single recipient, the postal agent's attestation suffices, rendering the signature requirement unnecessary and invalidating the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 33 d.m. 9 aprile 2001; Art. 20, comma 3 d.m. 1 ottobre 2008, n. 33894; Art. 21, comma 2 delibera AGCOM n. 385/13/CONS: In cases of multiple mailings to a single recipient, proof of delivery is established by the postal agent's attestation without requiring the recipient's signature on the receipt notice.

Parole chiave

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multiple mailings postal service service of process default interest formal requirements notifica per raccomandata difetto di sottoscrizione proposta con riserva di revoca

Disposizioni normative citate

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Art. 33 d.m. 9 aprile 2001
29558) introduce un requisito di forma che, oltre a non essere previsto dall'art. 33 d.m.
d.m. 1 ottobre 2008, n. 33894, art. 20, comma 3
33894 (art. 20, comma 3) e dalla delibera dell'AGCOM n.
delibera dell'AGCOM n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013, art. 21, comma 2
385/13/CONS del 20 giugno 2013 (art. 21, comma 2) —, non si giustifica neppure alla luce dell'esigenza di provare la paternità dell'atto, bastando ad assicurare l'autenticità del medesimo le indicazioni recate dal timbro impresso sull'avviso.
art. 380-bis cod. proc. civ
Memoria della ricorrente ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI-I, 9/04/2018, n. 8643
Cass., Sez. VI-I, 24/12/2020, n. 29558
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36409-2019 proposto da: CREDIFARMA SPA , in persona dell' Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA; - ricorrente - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 2 , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO MEDA, 35, AVVOCATURA AZIENDALE, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA MAZZOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA CRISTINA TANDOI; 53fY - ci - controficorrente - avverso la sentenza n. 2835/2019 della COIrl E D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna l'epigrafata sentenza — con la quale la Corte d'Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire il pagamento da parte dell'AUSL Roma 2 dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel novembre 2009 — e ne chiede la cassazione sul rilievo che il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori, poiché, seppur nella specie fosse stata adottata, ai fini del ricevimento della relativa raccomandata, la procedura degli invii multipli di cui all'art. 33 d.m. 9 aprile 2001, l'avviso prodotto a corredo era privo di sottoscrizione da parte dell'agente postale. Al proposto ricorso resiste l'intimata con controricorso. Memoria della ricorrente ex art. 380-bis cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va qui ribadito il principio già enunciato da questa Corte secondo cui «in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorché l'avvenuta consegna degli "invii raccomandati" debba essere attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di "invii multipli" diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, in ragione della fede Ric. 2019 n. 36409 sez. M1 - ud. 09-06-2021 -2- privilegiata attribuita all'attestazione operata dall'agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l'invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell'agente postale riportate dall'avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli "invii multipli ad unico destinatario" e la data di effettuazione dell'adempimento apposta con timbro a secco)» (Cass., Sez.

VI-I, 9/04/2018, n. 8643).

3. Il contrario opinamento declinato dal decidente del grado, come già rilevato da questa Corte (Cass., Sez. VI -I, 24/12/2020, n. 29558) introduce un requisito di forma che, oltre a non essere previsto dall'art. 33 d.m. 95/2001 — né dalle corrispondenti disposizioni recate successivamente dal d.m. 1 ottobre 2008, n. 33894 (art. 20, comma 3) e dalla delibera dell'AGCOM n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 (art. 21, comma 2) —, non si giustifica neppure alla luce dell'esigenza di provare la paternità dell'atto, bastando ad assicurare l'autenticità del medesimo le indicazioni recate dal timbro impresso sull'avviso.

4. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassata l'impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 9.6.2021. DEPOSIT'Tt1N CANE LLERIA Il Pres