Italian Supreme Court corrects a lower court order's material error regarding party absence and expense ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous order. The lower court had incorrectly stated that expenses were denied due to the defendant's absence, despite the record showing the defendant was present. The Court ruled that the phrase regarding absence was a clear clerical mistake and ordered the text to be amended to reflect only the denial of expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: When a judgment or order contains a material error evident from the text that contradicts the established facts, the court must correct it to ensure the legal document accurately reflects the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 8749-2021 proposto da: CRISTOFORI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA, 47, presso lo studio dell'avvocato JACOPO D'AURIA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 260/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. RG 8749/2021 Con ricorso depositato in data 26.2.2021. Giuseppe Cristofori chiedeva la correzione dell'errore materiale relativo all'ordinanza di questa Corte 260/2021 con cui sebbene nell'epigrafe dell'atto si dava atto della costituzione della parte contribuente nel percorso argomentativo immediatamente dopo il rigetto del ricorso si affermava " nulla per le spese in mancanza di costituzione dell'intimato". Il ricorso va accolto escludendo il periodo" in mancanza di costituzione della parte intimata" trattandosi di un mero errore evincibile dall'esame dell'ordinanza e va corretto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell'ordinanza nr 260/2021 depositata il 24.11.2020 nel senso che laddove è scritto" nulla per le spese in mancanza di costituzione dell'intimato" si legga e si scriva " nulla per le spese ".Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Roma 16.9.2021 ir President ( dott Mauro M cci) DEPOSITATO IN CANCELLERIA /""^ct' --,,,