Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal for missing statutory filing deadline under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax agency's appeal inadmissible due to a failure to file it within the legally prescribed time limit. Although the agency attempted to submit a withdrawal notice shortly before the hearing, the court ruled that the initial delay rendered the entire proceeding procedurally impossible. Consequently, the appeal was dismissed, and the agency was ordered to pay the opposing foundation's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The failure to deposit an appeal within the statutory time limit results in a declaration of inadmissibility, and any subsequent withdrawal does not cure the procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8915-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro FONDAZIONE MARTINO ZANCHI ONLUS - RSA , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISAGNO 14, presso lo studio dell'avvocato VALERIA CAMINADA, rappresentata e difesa dall'avvocato SIMONA FUMAGALLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1424/26/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2021 n. 08915 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 8915/2021 Rilevato che il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate, notificato il 28.1. 2021, non risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte. Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione a nulla rilevando il deposito dell'atto di rinuncia presentato dall'Ufficio in prossimità dell'udienza camerale .
P.Q. M . la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Fondazione martino Zanchi Onlus s.p.a. , delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C 2500,00 oltre accessori di legge ed al 15°h per spese generali. Roma 16.9.2021 Il P esidente ' ( dott. Mauro Mo ci) DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, _____0_3_11051_21:12:i IL CANCELLIERE I SPER Vincenzo