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Ordinanza — n. 31287/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment, ruling new partial notice does not require new elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31287/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Rosalia Santonastaso's appeal against a regional tax commission's decision confirming a partial tax assessment for 2012. The taxpayer argued that issuing a new assessment notice required the discovery of new facts, but the court held that partial notices under specific tax regulations do not mandate this. Consequently, the court affirmed that the lower court correctly ruled the new notice valid without new elements, dismissing the appeal and ordering the taxpayer to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis D.P.R. 29/73 n. 600; Art. 43 D.P.R. 29/73 n. 600; A partial tax assessment notice does not require the discovery of new elements to integrate the original assessment, unlike a general notice.

Parole chiave

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partial tax assessment new elements requirement IRPEF tax liability tax administration procedure Cassation appeal dismissal DPR 600/1973 tax integration notice nozione di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 43, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Esso non preclude un'integrazione dell'accertamento medesimo, anzi a tal fine, a differenza di quello generale previsto dall'art. 43 del D.P.R.
Art. 57, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
633, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'emanazione del nuovo avviso di accertamento non esigesse la sopravvenienza di nuovi elementi rispetto al vecchio avviso di accertamento.
Art. 41-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 1 ottobre 2018, n. 23685
Cass., Sez. 5^, 1 ottobre 2018, n. 23685; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2019, nn. 22236 e 22237
23685; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2019, nn. 22236 e 22237; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6632
22236 e 22237; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6632; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9070
6632; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9070; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582
9070; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582).
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Testo completo

n) A752:1- ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19587/2020 R.G., proposto DA Santonastaso Rosalia, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Gaeta, con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso la "E.P. S.p.A.", con sede in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 6 dicembre 2019 n. 9205/21/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 14 luglio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: Santonastaso Rosalia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 6 dicembre 2019 n. 9205/21/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento (con valore integrativo di precedente) per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2012, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 24 ottobre 2018 n. 4553/07/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'avviso di accertamento in contestazione avesse integrato un precedente avviso di accertamento di carattere parziale senza la sopravvenienza di nuovi elementi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'emanazione del nuovo avviso di accertamento non esigesse la sopravvenienza di nuovi elementi rispetto al vecchio avviso di accertamento. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato. 1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie. Esso non preclude un'integrazione dell'accertamento medesimo, anzi a tal fine, a differenza di quello generale previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione finanziaria, da indicare in modo specifico a pena di nullità del nuovo accertamento (non di quello già espletato) (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 1 ottobre 2018, n. 23685; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2019, nn. 22236 e 22237; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6632; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9070; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). 1.2 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato a tale principio, avendo accertato che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed avendo ritenuto, per conseguenza, che non fosse necessaria l'indicazione di nuovi elementi conosciuti ex post.

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 2.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 14 luglio 2021. IL PRESIDE