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Ordinanza — n. 31286/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a prior judgment to deduct litigation costs from the state for a pro bono defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31286/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered a correction of a previous judgment regarding the allocation of litigation costs. The original ruling failed to deduct the assigned expenses from the state treasury in favor of the pro bono defense lawyer, Luigi Diego. The court ruled that the omission constituted a material error requiring correction under the Civil Procedure Code, as the administrative nature of the cost order precludes a separate ruling on litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 287, 391-bis c.p.c.; In proceedings for the correction of material errors concerning administrative cost orders, the court must deduct the expenses from the state treasury in favor of the pro bono defender when the opposing party does not resist.

Parole chiave

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correction of material error pro bono defense attorney litigation costs deduction state treasury payment administrative cost order Civil Procedure Code omission of expense deduction assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037
Premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037;
Cass. n. 3566 del 2016
Cass. n. 3566 del 2016), come risulta dal controricorso depositato da 3.M.M., a seguito di ricorso introduttivo dinanzi a questa Corte proposto dal Ministero della giustizia e definito dalla sentenza di questa Corte n.
Cass. n. 24343 del 2013
Cass. n. 8085 del 2006
Cass. n. 20547 del 2009
8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009).
Cass. 4 gennaio 2016 n. 14
non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass.
Cass. 17 settembre 2013 n. 21213
14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass.
Cass. 4 maggio 2009 n. 10203
21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438
10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 5888-2021 proposto da: BOZZO ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APOLO EMILIO N 7, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DIEGO PERIFANO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimata - avverso la sentenza n. 15863/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.Zi Rg 5888/2021 Nel procedimento definito con la sentenza nr 15863 emessa in data 26.11.2019, l'avv.

Luigi Diego ha avanzato, a mezzo pec 2.3.2021, istanza di correzione nella parte della motivazione e del dispositivo in cui, rigettato il ricorso, ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, nella misura di Euro 13.000,00, oltre ad accessori di legge e al 15%, che per mero errore materiale, ha omesso di distrarre in favore dell'Avv. Luigi Diego quale difensore antistatario del controricorrente Elio Bozzo. L'intimata Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva. Premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037;

Cass. n. 3566 del 2016), come risulta dal controricorso depositato da 3.M.M., a seguito di ricorso introduttivo dinanzi a questa Corte proposto dal Ministero della giustizia e definito dalla sentenza di questa Corte n. 24343 del 2013, l'avv. Staniscia Nicola, suo difensore, ha chiesto la distrazione delle spese come "procuratore antistatario". Inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009).

Pertanto, la sentenza n. 15863 del 2019 va corretta, nella parte motiva e nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente. devono essere distratte in favore dell'avv.Luigi Diego. Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 15863 del 2019 nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l'espressione "accessori di legge" si aggiunga quanto segue: ", es--_ con distrazione in favore dell'avv.Luigi DiegoV dichiaratosi antistatario." Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta sentenza della integrazione