Court rules municipality is IMU liable after lease termination despite lessee's possession due to contractual bond.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the municipality's appeal against a lower court ruling that rejected the municipality's claim. The municipality argued it remained the IMU taxpayer after the lease contract was terminated by the lessee's default, even though the property was still in the lessee's possession. The court held that the contractual bond legitimizing the lessee's possession ended upon termination, making the lessor the liable party regardless of physical control.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9; In case of lease contract resolution, the lessor becomes the IMU taxpayer even if they have not yet regained material possession of the property, as the contractual bond legitimizing the lessee's possession ceases to exist upon termination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12526-2020 proposto da: COMUNE DI VESCOVANA , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE DRUDA; - ricorrente - Contro UNICREDIT LEASING SPA, GIA' FINECO LEASING SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA, 1B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA BORZOMI', CRISTIANO CAUMONT CAIMI, MANUELA CITTADINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 691/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 18/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 12526 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- FATTO e DIRITTO La controversia concerne l'impugnazione da parte della società contribuente del provvedimento di rigetto del richiesto rimborso dell'IMU corrisposta per l'anno 2012 per l'immobile in locazione finanziaria il cui contratto si era risolto per inadempienza del locatario senza che tuttavia la società fosse ancora rientrata in possesso dell'immobile locato. La questione sottoposta a giudizio era quindi quella della individuazione del soggetto passivo IMU nel periodo compreso tra la risoluzione del contratto di locazione e l'effettiva riconsegna del bene alla proprietà Il ricorso della società Fineco Leasing s.p.a. era accolto in primo grado e la sentenza era confermata in appello.
Avverso tale sentenza il Comune di Vescovana ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. La società Unicredit Leasing s.p.a. già Fineco Leasing s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria. Con un unico motivo si deduce la violazione dell'ad 9 del Dlgs 23/2011 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. . Si sostiene la legittimazione passiva dell'Imu in capo alla società di leasing anche se non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata consegna da parte dell'utilizzatore.
Il motivo è fondato. "In base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la i quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente" (Cass. n. 25249 del 2019, n. 29973 del 2019 e 6664 del 2020).
Sulla base di questo ormai consolidato orientamento deve essere risolta la questione oggetto della presente controversia mediante l'accoglimento del ricorso proposto dall'ente locale, la conseguente cassazione della sentenza impugnata e nel merito il rigetto del ricorso originario della società contribuente. Il recente formarsi di tale orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della contribuente.
Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma 14.7.2021 Il P esidente (dotti Mauro Mo