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Ordinanza — n. 31284/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of necessary joinder due to purely personal partner issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31284/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Vincenzo Romano's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his necessary joinder claim. Romano argued he lacked necessary joinder because his appeal focused on personal issues as a silent partner, such as his lack of management involvement and non-receipt of profits. The court ruled that since the original tax appeal did not challenge the company's overall income but only Romano's personal connection to it, no necessary joinder existed between the company and the partner.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 546/1992; Art. 40 D.P.R. 600/1973; Art. 102 c.p.c.: Necessary joinder between a company and its partners does not exist when the taxpayer raises purely personal defenses regarding their status or profit distribution.

Parole chiave

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necessary joinder silent partner tax appeal personal defenses company income obbligo di versamento supplementare del socio socio imposta sui profitti derivanti da partecipazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 40 del D.P.R. n. 600 del 1973
Art. 102 cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Ed ovviamente a tale omissione non poteva rimediare con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, secondo comma, cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Ed ovviamente a tale omissione non poteva rimediare con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, secondo comma, cod.
art. 5 d.P.R. 22/12
di Pulzo Pasqualino & C., ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 14815 del 2008
Cass. n. 15116 del 2018
14815 del 2008, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 15116 del 2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4590-2020 R.G. proposto da: ROMANO Vincenzo, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Alfredo DI FRANCO, ed elettivamente CUI Cyk domiciliato in Roma, alla via Gavinana, n. 1, presso lo studio legale dell'avv. Chiara IZZO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1298/09/2019 della Commissione tributaria regionale dell'EMILIA ROMAGNA, depositata in data 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso nei confronti di Vincenzo Romano, socio accomandante della Futura Express s.a.s. di Pulzo Pasqualino & C., ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 per i maggiori redditi di partecipazione nella predetta società di persona, nei confronti della quale era stata effettuata una verifica fiscale ed accertati maggiori redditi d'impresa ripresi a tassazione con separato avviso di accertamento, la CTR dell'Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l'appello del contribuente sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, l'insussistenza di un litisconsorzio necessario tra società e socio in quanto il contribuente aveva sollevato con l'originario ricorso «questioni squisitamente personali correlate alla sua qualità di socio accomandante, asseritamente [all'oscuro] della attività di gestione societaria, nonché al mancato incasso di proventi dell'attività d'impresa»; - avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Il ricorrente con il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 102 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l'erroneità della statuizione d'appello in ordine all'insussistenza sub specie del litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

3. Invero, quello che viene qui in rilievo è se con l'originario ricorso il contribuente abbia dedotto, quali motivi di impugnazione dell'avviso di accertamento, questioni personali o meno, perché solo in tale ultimo caso sussiste il litisconsorzio necessario con la società di persone della cui compagine il contribuente fa parte, giacché nemmeno il ricorrente contesta il principio più volte riaffermato da questa Corte secondo cui «In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali» (Cass., Sez.

U, n. 14815 del 2008, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 15116 del 2018). Nel chiarire la portata di detto ultimo inciso, le Sezioni Unite hanno precisato (par. 2.6 della motivazione) che «Naturalmente, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci quando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o che riguardino la ripartizione del reddito tra i soci».

4. Orbene, per come risulta dalla sentenza d'appello, il socio Romano con l'originario ricorso, senza opporre alcunché riguardo all'esistenza e alla quantificazione del maggior reddito della società personale, si era limitato a lamentare la propria estraneità all'attività di gestione societaria, nonché il mancato incasso dei proventi dell'attività d'impresa che erano stati ripresi a tassazione.

5. Trattasi, all'evidenza, di ragioni di impugnazione dell'avviso di accertamento che, come correttamente affermato dalla CTR, attengono a «questioni squisitamente personali» del socio, il che porta ad escludere la sussistenza sub specie del litisconsorzio originario sostanziale tra società e soci.

6. Deve, peraltro, considerarsi che il ricorrente nulla ha argomentato sulla questione della natura personale delle contestazioni mosse con l'originario ricorso, essendosi limitato a sostenere sic et simpliciter la sussistenza sub specie del litisconsorzio necessario per derivazione della pretesa erariale nei suoi confronti da quella avanzata nei confronti della società di persona, omettendo, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere i motivi dell'originario ricorso o di allegarlo al presente atto di impugnazione. Ed ovviamente a tale omissione non poteva rimediare con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ. in cui peraltro ribadisce che «avverso l'avviso notificatogli, ha contestato le imposte pretese in virtù di presunti utili accertati, proporzionati alla partecipazione sociale, evidenziando la totale sua assenza di partecipazione alla vita sociale» (memoria, pag. 6), ovvero, ancora una volta, una questione di carattere prettamente personale.

7. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ti) A versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articol