Cassation court allows appeal against first-instance judgment due to incorrect calculation of appeal deadline accounting for public holidays.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal filed by ASL Napoli 1 against the Court of Appeal's dismissal of the appeal, ruling the lower court's decision on the appeal deadline was erroneous. The appellant argued the appeal was timely because the first-instance judgment was published on September 3, 2013, while the lower court incorrectly calculated the deadline starting from that date without accounting for the statutory suspension of terms due to public holidays. The court held that the appeal was not late because the deadline should have commenced on September 16, 2013, following the suspension period mandated by the relevant law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 comma 1 cod. proc. civ.; Art. 1 comma 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742: The appeal period commences from the day following the publication of the judgment, but is suspended during statutory holiday periods, requiring the court to account for these suspensions when determining if an appeal is timely.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33369-2019 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENI RO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NI I I 11, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO NARDONE - ricorrente - Contro CRS CENTRO DI RIABILITAZIONE SANITARIA SRL - intimato - avverso la sentenza n. 4174/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ASL Napoli 1 Centro impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto, il gravame deJla medesima avverso la decisione di primo grado e ne chiede la cassazione lamentandone l'erroneità in ragione del fatto che, pubblicata la sentenza impugnata il 3.9.2013, il termine per la sua impugnazione sarebbe venuto a scadere, applicandosi ratione ternporis l'art. 327 comma 1, cod. proc. civ., nel testo antecedente alla sua novellazione ad opera dell'art. 46, comma 17, 1. 18 giugno 2009, n. 69 e tenuto altresì conto della doppia sospensione feriale, il 31.10.2014, onde il proposto atto di appello passato all'ufficiale notificante in data 30.10.2014 — e non il 31.10.2014 divisato dal decidente — non avrebbe dovuto essere considerato tardivo. Non ha svolto attività processuale l'intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato e va accolto. L'impugnato deliberato d'appello è tre volte erroneo: una prima volta è tale poiché non considera che, essendo stata pubblicata la sentenza di primo grado il 3.9.2013, il dies a quo da considerarsi ai fini della sua impugnazione non poteva decorrere da questa data, ma dal 16.9.2013 applicandosi fino al 15.9.2013 la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 1, comma 1, L 7 ottobre 1969, n. 742 nel testo antecedente alla sua novellazione ad opera dell'art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni in 1. 10 novembre 2014, n. 162; una seconda volta è tale perché non considera che applicandosi d