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Ordinanza — n. 31255/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling tax term extension requires only criminal offense indication, not actual police report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31255/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding an IRAP assessment. The commission had rejected the extension of tax assessment deadlines, arguing that a formal police report was necessary, whereas the agency contended that the mere obligation to report suffices. The court ruled in favor of the agency, establishing that the statutory extension of deadlines applies based on the abstract possibility of a crime at the time of the facts, without requiring proof of an actual police report or subsequent criminal investigation.

Regesto Legislator

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Art. 43 comma 3 DPR 600/1973; Art. 57 DPR 633/1972: The extension of tax assessment deadlines due to serious indications of a crime requires only the existence of the obligation to file a criminal report, not its actual presentation or the subsequent initiation of criminal proceedings.

Parole chiave

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tax assessment deadlines criminal offense indication IRAP tax liability tax term extension fiscal investigation powers tempestività tributaria ritardo ingiustificato dell'azione penale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, del Ric.
Art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R.
Art. 37, d.l. n. 223 del 2006
633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l.
Art. 1, commi da 130 a 132, I. n. 208 del 2015
Art. 331 c.p.p.
633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporls", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs.
d.lgs. n. 74 del 2000
331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e Ric.
d.lgs. n. 128 del 2015
2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art.
art. 331 c.p
633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporls", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 247 del 2011
Cass. n. 24206 del 2021
(Cass. n. 24206 del 2021; Cass.
Cass. n. 7434 del 2021
24206 del 2021; Cass. n. 7434 del 2021; Cass.
Cass. n. 13481 del 2020
7434 del 2021; Cass. n. 13481 del 2020; Cass.
Cass. n. 17586 del 2019
13481 del 2020; Cass. n. 17586 del 2019); il raddoppio dei termini previsti dagli artt.
Cass. n. 29404 del 2017
Cass. n. 5811 del 2019
Cass. n. 5811 del 2019; Cass.
Cass. n. 27899 del 2020
5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).
Cass. n. 6674 del 2021
Cass. n. 6674 del 2021; Cass.
Cass. n. 22337 del 2018
6674 del 2021; Cass. n. 22337 del 2018; Cass.
Cass. n. 26037 del 2016
22337 del 2018; Cass. n. 26037 del 2016).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 526-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SKULTECKI DI TUROW TIZIANA, nella qualità di titolare della 7 partita IVA 016111370998, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ORLANDO SIVIERI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BELLIEN I; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1195/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRAP per l'anno d'imposta 2007; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente, affermando che il raddoppio dei termini può avvenire solo se vi sia stata una notizia di reato in merito alla quale la Guardia di finanza abbia presentato la relativa denuncia e nel caso di specie il termine previsto dal d.lgs. n. 128 del 2015 non è stato rispettato in quanto la comunicazione di reato è stata trasmessa dalla Direzione Provinciale soltanto il 3 ottobre 2013, mentre il termine per l'accertamento scadeva il 31 dicembre 2012 per il periodo d'imposta 2007.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, del Ric. 2020 n. 00526 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto non sarebbe necessario che venga effettivamente presentata una denuncia penale, essendo sufficiente che vi sia soltanto un obbligo in tal senso.

Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti, in tema di accertamento tributario: i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in I. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d.

Igs. n. 218 del 1997 già notificati, dimostrando un "favor" del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto di difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost. (Cass. n. 24206 del 2021; Cass. n. 4809 del 2021; Cass. n. 33793 del 2019); il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporls", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e Ric. 2020 n. 00526 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -3- non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inoperante il raddoppio dei termini per mancata prova della comunicazione della "notitia criminis" entro il termine di decadenza ordinario: Cass.n. 24206 del 2021; Cass. n. 7434 del 2021; Cass. n. 13481 del 2020; Cass. n. 17586 del 2019); il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa o dalla presentazione oltre i termini di decadenza, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo (Cass. n. 24206 del 2021;

Cass. n. 6674 del 2021; Cass. n. 22337 del 2018; Cass. n. 26037 del 2016). La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che il raddoppio dei termini può avvenire solo se vi sia stata una notizia di reato in merito alla quale la Guardia di finanza abbia presentato la relativa denuncia - ha ritenuto che non fosse sufficiente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, ma che occorresse anche la sua effettiva presentazìone.

In effetti, la sentenza impugnata, affermando che "la notizia di reato debba essere trasmessa dalla Guardia di Finanza", implicitamente presuppone che tale notizia di reato esista e tanto basta affinché l'amministrazione finanziaria possa usufruire del raddoppio dei termini, cosicchè la difesa della parte Ric. 2020 n. 00526 sez. MT - ud. 15-09-2021 -4- contribuente circa l'inesistenza di tale suddetta notizia di reato, costituisce una doglianza di merito che come tale non può essere presa in considerazione nel giudizio di Cassazione dal momento che la revisione degli accertamenti di fatto compiuta dal giudice di merito è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;

Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020). Pertanto, alla stregua dei citati principi giurisprudenziali, anche in ragione del "favor" del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quali il diritto di difesa (pericolo che non emerge dalla lettura della sentenza della Commissione Tributaria Regionale), per il raddoppio dei termini è sufficiente l'astratta configurabilità del reato al momento dei fatti, a prescindere da una indagine ex post da parte del giudice di merito circa l'effettiva sussistenza del reato.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso n