Court allows material error correction for missing attorney fee deduction clause in administrative order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous administrative order regarding attorney fees. The appellant argued that the original order failed to specify the deduction of costs for the appointed legal representative, while the opposing party contended this omission did not affect the decision's substance. The court ruled that the missing clause constituted a correctable material defect rather than a substantive flaw, thereby ordering the insertion of the required phrase into the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A procedural omission that does not alter the substantive outcome or the comprehensibility of the decision constitutes a material error subject to correction under the Civil Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 10772-2021 proposto da: EUROPAUTO SRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato SABINO ANTONINO SARNO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso l'ordinanza n. 27150/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 10772 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- R.G. 10772-2021 Europauto srl in liquidazione C/ Agenzia delle entrate Rilevato che: Claudio Petruzzella, quale amministratore di Europauto srl in liq., e l'avv. Sabino Sarno, che agisce in proprio quale antistatario delle spese legali liquidate in sentenza, propongono ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 27150/2020, depositata il 27 novembre 2020, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate con condanna alle spese del giudizio di legittimità liquidate in C. 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in C. 200,00 e agli accessori di legge, senza distrarre le indicate somme a favore del difensore, come richiesto nel controricorso.
Considerato che: il ricorso è ammissibile, giacché la mancata indicazione della distrazione delle spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020). Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 27150/2020, depositata il 27 novembe 2020, integrandola con l'aggiunta dopo il dispositivo: "con distrazione a favore del difensore antistatario".
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 27150/2020 dep. 27 novembre 2020, sia corretto nel senso che dopo il dispositivo sia inserito: "con distrazione a favore del difensore antistatario". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso in Roma, 14 settembre 2021 Il Presidente Dott. Roberto Giovanni Conti DEPO