Italian tax court dismissed compensation of litigation costs due to insufficient reasoning by lower tribunal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to offset litigation costs. The taxpayer argued the lower tribunal failed to provide specific, substantive reasons for granting cost compensation, merely citing vague generalities. The court ruled that tax tribunals must explicitly demonstrate grave and exceptional reasons for such derogations from the standard rule of losing party pays, finding the lower court's reasoning legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.: The tax tribunal may order compensation of litigation costs only upon reciprocal loss or grave exceptional reasons, which must be expressly illustrated; a generic reference to case peculiarities without substantive justification constitutes a violation of the duty to motivate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 927-2020 proposto da: STELLATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO RUSSO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4158/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE Ric. 2020 n. 00927 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- n. 927/2020 (1416) RILEVATO che STELLATO Giuseppe propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, che aveva respinto il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso una decisione della CTR Napoli, di accoglimento del suo ricorso avverso un avviso di accertamento IVA ed IRAP 2013 emesso nei confronti della s.r.l. "LA REGINA"; l'accertamento era stato a lui notificato quale amministratore unico della società da ultimo citata e la CTR aveva dato atto che il ricorrente, all'epoca della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, non rivestiva più la carica di a.u. della società medesima;
CONSIDERATO che il ricorso del contribuente è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto erroneamente la CTR aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio, atteso che la compensazione delle spese poteva avere luogo solo in caso di soccombenza reciproca o quando sussistevano gravi ed eccezionali ragioni, che dovevano essere espressamente motivate; al contrario la CTR aveva utilizzato una formula del tutto evanescente, avendo essa fatto un generico riferimento alla particolarità e peculiarità della vicenda; che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta nullità della sentenza per motivazione omessa od apodittica in materia di determinazione delle spese di giudizio, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.; invero la motivazione con la quale la sentenza impugnata aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio era solo apparente, in quanto affidata ad argomentazioni assolutamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento; che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che il ricorrente ha altresì presentato memoria; che i due motivi di ricorso proposti dal contribuente, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati; che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 6660 del 2021; Cass. n. 10705 del 2021; Cass. n.17816 del 2019; Cass. n. 13767 del 2018) è concorde nel ritenere che la compensazione delle spese di giudizio, quale deroga all'ordinario principio della soccombenza, può essere disposta dal giudice tributario, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente illustrate ed evidenziate; e la motivazione fornita al riguardo dalla sentenza impugnata è palesemente insufficiente, atteso che essa, pur avendo rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ha disposto la compensazione fra le parti delle spese di giudizio, limitandosi a fare un generico riferimento alla particolarità e peculiarità della vicenda, parole che ben possono qualificarsi come mera clausola di stile; che da quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, con cassazione della sentenza impugnata in punto di determinazione delle spese, e rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in punto di determinazione delle spese e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legitti