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Ordinanza — n. 31230/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, quashing lower court's dismissal of litigation costs due to flawed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31230/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had dismissed litigation costs. The lower court incorrectly ruled that no costs were due because the taxpayer lacked defensive activity, despite the taxpayer having successfully challenged the first-instance cost compensation. The court found this reasoning erroneous because the taxpayer did win the second instance and the lower court failed to explicitly cite 'grave and exceptional reasons' required for cost compensation under tax law.

Regesto Legislator

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Art. 15 comma 1 d.lgs. 546/1992; Art. 92 c.p.c.: In tax proceedings, total or partial compensation of litigation costs requires explicit justification of grave and exceptional reasons specific to the case, not merely a reference to the procedural nature of the ruling.

Parole chiave

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tax litigation costs compensation of expenses grave exceptional reasons taxpayer appeal violation of law cassation annulment defensive activity recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con l'unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 92 c.p.c.
Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
d.l. n. 132 del 2014
92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.
art. 92 c.p
Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
art. 140 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178
(Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178;
Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696
Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass.
Cass. 7 novembre 2019, n. 28658
2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).
Cass. 11 luglio 2014, n. 16037
14-09-2021 -3- "Or 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n.
Cass. 14 marzo 2019 n. 7352
Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206
21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 37532-2019 proposto da: BAUMGARTNER CLAUDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro REGIONE LAZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 2746/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata l' 08/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per tasse automobilistiche relativa all'anno d'imposta 2011 e la Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo intervenuta la prescrizione triennale per la riscossione delle suddette tasse automobilistiche, accoglieva il ricorso compensando le spese del giudizio; la parte contribuente proponeva appello lamentando l'illegittimità della compensazione delle spese e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva tale appello ritenendo che la compensazione delle spese possa essere disposta solo in caso di reciproca soccombenza o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni e che nella specie non ricorre nessuna di queste condizioni, condannando conseguentemente l'Agenzia delle entrate riscossione e la regione Lazio al pagamento in solido delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 400na così statuendo in merito alle spese del secondo grado di giudizio:

«nulla sulle spese del secondo grado di giudizio attesa la carenza di attività difensiva»; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l'Agenzia delle entrate riscossione non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con l'unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., in quanto la Ric. 2019 n. 37532 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- sentenza impugnata, pur avendo accolto in toto il ricorso di parte istante dichiarando dovute le spese del giudizio di primo grado che invece erano state compensate dalla Commissione Tributaria Provinciale, ha illegittimamente statuito che nulla fosse dovuto per le spese del secondo grado di giudizio, integralmente compensando le spese di giudizio tra le parti in causa.

Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178;

Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. Ric. 2019 n. 37532 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -3- "Or 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.:

Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha così statuito: «nulla sulle spese del secondo grado di giudizio attesa la carenza di attività difensiva». Nel caso di specie infatti è stata fornita una motivazione erronea relativa al perché non siano state liquidate le spese in quanto la parte contribuente, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, ha dovuto svolgere una attività difensiva per proporre il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Regionale e d'altra parte la stessa sentenza impugnata ha riconosciuto che, non versandosi in primo grado in una situazione di reciproca soccombenza e non sussistendo gravi e eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, si era in presenza di una piena vittoria da parte del contribuente anche in secondo grado in merito alla decisione della Commissione Tributaria Regionale circa l'erroneità della decisione di primo Ric. 2019 n. 37532 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -4- grado di compensare le spese e non una ipotesi di reciproca soccombenza. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 14 settembre 2021. Il Presidente Roberto/