Court allows tax appeal against regional commission for failing to itemize legal costs by phase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to award litigation costs. The taxpayer argued that the lower court illegally combined all legal fees into a single lump sum rather than itemizing them by judicial phase. The court ruled that such global liquidations violate statutory minimums and prevent taxpayers from verifying compliance with fee tables, ordering the lower sentence to be quashed and remanded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n. 55: The liquidation of litigation costs cannot be performed globally for all phases but must be itemized by phase to allow the party to verify compliance with tariff tables and denounce specific violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 37524-2019 proposto da: NEGA SHIFERAW ZEBEIDERU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 6247/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata l' 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un estratto ruolo per tasse automobilistiche relativo all'anno d'imposta 1999 e la Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo intervenuta la prescrizione triennale per la riscossione delle suddette tasse automobilistiche, accoglieva il ricorso compensando le spese del giudizio in ragione della «vetustà delle cartelle di pagamento in relazione alle quali è stato proposto ricorso»; la parte contribuente proponeva appello lamentando l'illegittimità della compensazione delle spese e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva tale appello affermando che la vetustà delle cartelle di pagamento oggetto del ricorso non può rappresentare un valido motivo a giustificazione dell'esonero dell'amministrazione resistente e soccombente in giudizio dalle spese di lite e conseguentemente affermando che si impone la liquidazione delle spese di lite a favore della parte contribuente non emergendo ragioni, inerenti alla particolare complessità della materia, che valgano a giustificare la compensazione delle spese, così statuendosi nel dispositivo in merito alle spese:
«condanna l'Ufficio resistente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nella misura complessiva- di euro 400 (150 per il primo grado di giudizio e 250 per il giudizio dl appello)»; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l'Agenzia delle entrate riscossione non si costituiva. Ric. 2019 n. 37524 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con l'unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 5 aprile 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la sentenza impugnata, pur avendo accolto in toto il ricorso di parte istante dichiarando dovute le spese del giudizio di primo grado che invece erano state compensate dalla Commissione Tributaria Provinciale, ha illegittimamente operato una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva dei compensi del singolo grado di giudizio e non distinta per fasi, in violazione dei minimi previsti per ciascuna fase di giudizio.
Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte, è erronea una liquidazione - come quella effettuata nella sentenza impugnata ove è operata una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva dei compensi del singolo grado di giudizio e non distinta per fasi - omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per le varie fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe;
Cass. n. 5250 Ric. 2019 n. 37524 sez. MT ud. 14-09-2021 -3- del 2019 e n. 27020 del 2017, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari).
Pertanto il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 14 settembre 2021. Il Piesidente Roberib Gdvanni Conti ri.