Cassation court allows taxpayer's appeal, annulling lower court's expense compensation due to lack of exceptional reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a Regional Tax Commission decision that awarded the Region half the litigation costs. The lower court had compensated expenses based on the novelty and complexity of the tax prescription issue, despite the taxpayer having fully won the case. The Court ruled that such compensation requires 'grave and exceptional reasons,' which were absent here because the legal principle regarding the three-year prescription period was not new or controversial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; Art. 92 c.p.c.: In tax proceedings, total or partial compensation of litigation expenses requires 'grave and exceptional reasons' explicitly justified by the judge, which cannot be based on mere novelty or complexity if the legal principle is well-established and the party has fully won.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 3194-2019 proposto da: PAOLITTO GIUSEPPE ROCCO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ENNIO CERTO; - ricorrente - contro REGIONE MOLISE, ICA SRL ; - intimati - avverso la sentenza n. 469/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE, depositata il 02/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per tasse automobilistiche relativo all'anno d'imposta 2012 e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello della regione Molise ritenendo intervenuta la prescrizione triennale per la riscossione delle suddette tasse automobilistiche (in quanto il contribuente aveva ricevuto l'avviso di accertamento dopo il 31 dicembre 2015 e secondo l'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito in legge n. 53 del 1983, l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento e la prescrizione è interrotta solo da un atto di costituzione in mora del debitore - che ha carattere recettizio - non valendo in tal senso l'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria - procedura che si sviluppa tutto all'interno di quest'ultima) e compensava le spese di questo grado di giudizio affermando che «sussistono giusti motivi per la compensanzione delle spese del gradi appello per la novità e la complessità della materia trattata, in relazione alla quale non si registrano univoci orientamenti giurisprudenziali»; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la regione Molise e RTI-ICA s.r.I., poi CRESET s.p.a. (concessionaria per la gestione e riscossione delle tasse automobilistiche per la regione Molise) non si costituivano.
RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 03194 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Considerato che con l'unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione e/o falsa -applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata, pur avendo accolto in toto le ragioni della parte contribuente dichiarando l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, con il conseguente annullamento dell'atto impositivo, ha integralmente compensato le spese di giudizio tra le parti in causa.
Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178;
Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul Ric. 2019 n. 03194 sez. MT - ud. 14-09-2021 -3- piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178;
Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.:
Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658). Nel caso di specie la motivazione della Commissione Tributaria Regionale relativa alla compensazione delle spese, laddove afferma che «sussistono giusti motivi per la compensanzione delle spese del gradi appello per la novità e la complessità della materia trattata, in relazione alla quale non si registrano univoci orientamenti giurisprudenziali», non si è attenuta ai suddetti principi dal momento che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, non è né nuovo né è stato oggetto di mutamento o di contrasto giurisprudenziale il principio secondo cui in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in I. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il Ric. 2019 n. 03194 sez.
MT - ud. 14-09-2021 -4- quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore (Cass. n. 23261 del 2020; Cass. n. 24214 del 2016; Cass. n. 315 del 2014), né del resto la suddetta sentenza ha evidenziato l'asserita novità della questione o la complessita della stessa e neppure l'altrettanto asserita non univocità del sopra ricordato orientamento giurisprudenziale: quindi, avendo la sentenza impugnata riconosciuto che il diritto di riscuotere la tassa automobilistica era ormai prescritto, si era in presenza di una piena vittoria da parte del contribuente e non ricorrevano certo le "gravi ed eccezionali ragioni" per compensare le spese, cosicché la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento delle spese a favore della parte contribuente.
Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 14 settembre 2021. Il Pr