Italian Court dismisses appeal due to failure to file within statutory time limits under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Favara's appeal inadmissible because the document was not filed within the legally prescribed time limits. Favara, an unrepresented appellant, challenged a regional tax commission decision against Riscossione Sicilia, but the Central Civil Registry confirmed the late submission. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered Favara to pay the litigation costs and the unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115: An appeal not filed within the statutory time limits is declared inadmissible, resulting in the dismissal of the request and the condemnation of the appellant to pay the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7386-2021 proposto da: FAVARA LUIGI, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge ; - ricorrente non costituito- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato DEBORA MARIA PETTINATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5983/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2021 n. 07386 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 7386/2021 Rilevato che il ricorso proposto da Luigi Favara , notificato il 24.05. 2020, non risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte. Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione. Considerato che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di Riscossione Sicilia e di Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C 6200 ,00 per ciascuno oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma 16.9.2021 Il r'esident ( dott v1auro Mo ci) (•_,(71„,- DEPOSITATO IN CANCE