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Ordinanza — n. 31220/2021 — snciv Generato dall'IA

Court holds tax debt prescribes in ten years under Art. 2946 c.c., not five years for periodic payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31220/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision regarding Giovanni Colaboni's tax collection notice. The Commission had applied a five-year prescription period, arguing the debt was periodic, while the Tax Agency contended the ordinary ten-year rule of Article 2946 of the Civil Code applied. The Court ruled that tax credits are subject to the standard decennial prescription unless a specific law states otherwise, rejecting the periodic payment argument for IRPEF.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 2948, n. 4 c.c.: Tax credits prescribe under the ordinary ten-year term of Article 2946 of the Civil Code unless a specific law provides a different term, as the tax debt does not constitute a periodic performance.

Parole chiave

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tax prescription period ordinary decennial term periodic performance exception IRPEF tax credit Civil Code Article 2946 tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
I crediti di imposta sono quindi, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L.
Art. 2948, n. 4 c.c.
32308/2019), soggetti non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9
2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass.
art 2946 c.c
Si deduce la violazione dell'art 2946 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24322/14
I tributi erariali, dei quali qui si controverte (come risulta dalla sentenza impugnata) sono, secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24322/14; Cass.
Cass. n. 22977/10
24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass.
Cass. n. 2941/07
22977/10; Cass. n. 2941/07; Cass.
Cass. n. 16713/16
2941/07; Cass. n. 16713/16; Cass.
Cass. n. 32308/2019
16713/16; Cass. n. 32308/2019), soggetti non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art.
Cass. n. 9906/2018
3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. n. 9906/2018; Cass.
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019
Cass. 2021 nr 9214
Cass. 29/04/2020, n. 8297
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 572-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;, opc iegù; - ricorrente - contro COLABONI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELLA DEGLI ESPOSTI, 69, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA PENTASSUGLIA, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 3136/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 00572 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 572/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR del Lazio accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agente della riscossione avverso la decisione della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso din Giovanni Colaboni avente ad oggetto l'intimazione di pagamento relative a diverse cartelle emesse per il recupero di Irpef e addizionali regionali e irpef. . Il Giudice di appello rilevava che la giurisdizione tributaria non sussisteva con riguardo ai crediti non tributari poiché relativi a violazioni del codice della strada.

Osservava per quel che attiene ai crediti relativi all'Irpef che la prescrizione doveva ritenersi di cinque anni non essendo intervenuta un accertamento con sentenza passata in giudicato. Avverso tale sentenza l'Agente delle Entrate e della riscossione propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo cui resiste il contribuente con controricorso. Si deduce la violazione dell'art 2946 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Si sostiene infatti che il credito erariale sotteso alle cartelle di pagamento è soggetta alla prescrizione decennale.

I tributi erariali, dei quali qui si controverte (come risulta dalla sentenza impugnata) sono, secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07; Cass. n. 16713/16; Cass. n. 32308/2019), soggetti non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, i anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo (Cass., 29/04/ 2020, n. 8297).

I crediti di imposta sono quindi, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. n. 9906/2018; Cass. n. 32308/2019). In questo senso, quindi, è stato anche recentemente riaffermato da questa Corte che "Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., ove la legge non disponga diversamente, salvi, in quest'ultima ipotesi, gli effetti del giudicato sui termini cd. brevi di prescrizione" (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10547 del 15/04/2019; Cass 2021 nr 9214). Il ricorso va accolto e la decisione cassata e rinviata alla CTR del Lazio,in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio,in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Roma 16.9.2021 Il P esidente ( d