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Ordinanza — n. 31217/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Publiservizi's appeal against Regional Commission, quashing decision for insufficient motivation in tax assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31217/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Publiservizi SRL's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the latter and remanding the case. Publiservizi argued the Regional Commission failed to properly assess the sufficiency of the underlying tax notice's motivation, which was sufficient on its own. The Court held that the Regional Commission erred by ignoring the clear factual and legal grounds in the original notice and by failing to demonstrate how the taxpayer's rights were actually prejudiced.

Regesto Legislator

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Art. 7 legge 212/2000; Art. 3 legge 241/1990: The tax authority's assessment notice must contain sufficient motivation regarding facts and legal grounds; a mere reference to a prior notice is inadequate if that prior notice lacks necessary details, and procedural defects must cause actual prejudice to the taxpayer's defense rights to be admissible.

Parole chiave

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tax assessment notice sufficient motivation taxpayer defense rights procedural prejudice TARSU tax Regional Tax Commission quashing decision esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della legge n. 212 del 2000
denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art.
Art. 3 della legge n. 241 del 1990
212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell'art.
Art. 1, commi 161 e 162 della legge n. 296 del 2006
241 del 1990, dell'art. 1, commi 161 e 162 della legge n.
Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la Publiservizi s.r.l.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21713 del 2020
Cass. n. 26419 del 2020
Cass. n. 20501 del 2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23251-2019 proposto da: PUBLISERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO MELCHIORRE; - ricorrente - contro MARINA DI CASTELLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell'avvocato TULLIO ELEFANTE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - n contro COMUNE DI CASERTA; - intimata - avverso la sentenza n. 669/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento riguardante la TARSU relativo all'anno d'imposta 2010 per due immobili; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello di Publiservizi s.r.l. sulla base della tardiva produzione documentale da parte dell'Ufficio nel corso del giudizio di primo grado; la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20501 del 2017, cassava con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, affinché riesaminasse il merito della controversia alla luce del principio secondo cui le parti, in virtù dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 (norma speciale rispetto all'art. 345 c.pc.), possono produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grúdc); s.r.I., coneassionaria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate comunali del comune di Caserta, Ric. 2019 n. 23251 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -2- riassumeva la causa davanti alla Commissione Tributaria Regionale, la quale ne rigettava l'appello rilevando che l'Ufficio aveva chiesto il pagamento della TARSU a seguito di avviso di accertamento che richiamava un avviso bonario n. 1101/2010 il quale si limitava ad indicare l'indirizzo degli immobili, la categoria catastale, le superfici tassabili e la tariffa applicabile per metro quadrato e che tale motivazione non era adeguata. La Publiservizi s.r.l. proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e il comune di Caserta non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la Publiservizi s.r.l. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 1, commi 161 e 162 della legge n. 296 del 2006 in quanto l'avviso di accertamento impugnato risulta correttamente motivato per essere in esso chiaramente indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno potrato alla sua emissione ossia "versamenti non eseguiti a fronte di importi Tarsu oggetto dell'avviso di pagamento n. 1101/2010/27203 ritualmente notificato e conosciuto dal contribuente: l'avviso di accertamento impugnato trova dunque la sua motivazione per relationem nell'omesso pagamento dell'avviso di pagamento n. 1101/2010/27203, notificato al contribuente e quindi conosciuto da quest'ultimo e contenente il periodo di contribuzione, l'ubicazione del locale, le superfici, le categorie catastali, le tariffe e tutti gli elementi necessari per comprendere la pretesa fiscale, cosicché non era necessario che fosse allegato all'avviso di accertamento e il -contribuente era in condizioni di conoscere la pretesa creditoria e di Ric. 2019 n. 23251 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -3- contestare l'an e il quantum debeatur come si evince dalle difese approntate dalla società contribuente nei precedenti gradi di giudizio. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: In tema di TARSU, la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della I. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass. n. 20620 del 2019); in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 29968 del 2019); in tema di imposta di registro relativa a sentenza civile, l'Amministrazione finanziaria è esonerata dall'obbligo di allegare all'avviso di liquidazione la sentenza su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del Ric. 2019 n. 23251 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -4- relativo giudizio, è a conoscenza; diversamente tale incombente si risolverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così in contrasto con i canoni generali della collaborazione e della buona fede (Cass. n. 21713 del 2020). La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata ai predetti principi laddove - rilevando che l'Ufficio aveva chiesto il pagamento della TARSU a seguito di avviso di accertamento che richiamava un avviso bonario n. 1101/2010 il quale si limitava ad indicare l'indirizzo dell'immobile, la categoria catastale, le superfici tassabili e la tariffa applicabile per metro quadrato e che tale motivazione non era adeguata - non ha considerato per un verso che il suddetto avviso bonario n. 1101/2010 (riportato dal ricorrente quale allegato n. 3 al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza) era dotato di una motivazione sufficiente perché nell'atto era indicata la superficie accertata per ciscuno dei due immobili, la tariffa e la categoria ritenute applicabili, elementi idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria; per un altro verso che la parte contribuente era pacificamente a conoscenza dell'avviso bonario e che nessuna questione circa la presunta illegittimità per relationem viene sollevata nella sentenza impugnata e per un altro verso ancora che non vi è alcuna indicazione in merito ad una presunta incompleta comprensione del contenuto dell'atto e a quale sia stata la lesione del diritto di difesa che sarebbe dipesa dalle asserite manchevolezze dell'avviso di accertamento (Cass. n. 26419 del 2020, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla Ric. 2019 n. 23251 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -5- pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito).

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della Publiservizi s.r.l. va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella c