Cassation court dismisses tax agency appeal for inadmissibility due to lack of factual basis and procedural defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax agency's appeal inadmissible, rejecting its claim that the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding the building's status. The court found the Regional Tax Commission correctly applied fixed rates for properties still under construction, noting the agency merely censured the factual finding without proving the building was actually completed. Consequently, the appeal was dismissed as it sought a new factual assessment, which is prohibited at this stage of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible when the taxpayer fails to prove the factual premise of the lower court's decision is erroneous, instead merely censuring the reasoning without demonstrating the error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25945-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro POLIS FONDI SGRPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO, 34, presso lo studio dell'avvocato CHIARA ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MAT f R ELI ; - comroricorren te - contro STELLINE REAL ESTATE SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 3587/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 25945 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 25945 2019 Agenzia delle entrate c/ Polis Fondi SGRPA + 1 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che su impugnazione da parte di Stelline Real Estate spa e Polis Fondi SGR.PA. di avviso di accertamento per imposta di registro, ipotecaria e catastale anno 2013, ha accolto l'appello del contribuenti. La CTR, premette che nel 2013 la società Stelline Servizi immobiliari spa aveva ceduto a Polis Fondi immobiliari di Banche popolari la piena proprietà di alcuni immobili, alcuni dei quali in corso di costruzione, per i quali le parti hanno dichiarato l'atto soggetto a IVA con imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
L'Ufficio, con l'atto impugnato, ha applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, sul presupposto che gli immobili dovessero considerarsi ultimati, in quanto accatastati. La CTR ha quindi ritenuto che "se l'immobile, come nel caso di specie, è ancora in costruzione e solo dopo l'acquisto ne vengono ultimati i lavori.., la cessione non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 10 d.p.r. 633/72, che prevede l'esenzione da IVA per le cessioni dei fabbricati strumentali...sicchè la circostanza che l'immobile non sia ultimato non consente l'esenzione dell'IVA per immobili in fase di costruzione che ne escludono la strumentalità".
Per la cassazione dell'indicata sentenza ricorre l'Agenzia delle entrate con unico motivo. Resiste con controricorso Polis Fondi S.G.R.P.A.. Considerato che: Con l'unico motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 dlgs. 546/92; art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att. Cod. civ., art.111 cost., ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, in quanto manca la motivazione sul presupposto che i fabbricati oggetto di compravendita fossero ancora da ultimare. Il motivo è infondato. La sentenza fa espresso riferimento nella parte in fatto e nella motivazione alla natura del fabbricato "ancora in costruzione" in relazione al quale, correttamente, in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23499/2016) ha escluso l'applicabilità dell'art. 10, co. 1, n. 8-ter del DPR 633/72, trattandosi di beni ancora inseriti nel "circuito produttivo" (sussistendo in tali casi l'applicazione alternativa tra IVA e imposte di registro, ipotecaria e catastale; per cui queste ultime sono dovute in misura fissa).
Né l'Agenzia fornisce, per il principio di autosufficienza, elementi idonei a ritenere errata l'affermazione della CTR circa lo stato dell'immobile, limitandosi a censurare la motivazione della sentenza "che non consente di poter evincere il percorso logico giuridico in base al quale il giudice è pervenuto alla determinazione che i fabbricati oggetto di compravendita fossero ancora da ultimare". Trattasi in realtà di un accertamento in fatto reso dalla sentenza impugnata per censurare il quale l'Agenzia avrebbe dovuto dimostrare - in base all'atto di compravendita e agli elementi di fatto emersi nel giudizio di merito- che il presupposto fattuale su cui la CTR ha fondato la propria decisione fosse errato.
Il ricorso sotto tale profilo è del tutto carente, mirando in realtà la censura ad un nuovo accertamento in fatto, inammissibile in questa sede. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento della spese, liquidate in €5.600,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. . Roma, 15 settembre 2021 Il P sidente