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Ordinanza — n. 31211/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and missing document reproduction under CPC rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31211/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Forio inadmissible against the Regional Tax Board's decision. The appellant argued that the lower court misclassified a payment notice as an assessment notice and failed to properly evaluate evidence regarding the hotel's occupancy period. The court rejected these claims because the grounds lacked specificity and failed to reproduce the relevant tax documents required by law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6: Cassation grounds must be specific, complete, and self-sufficient, requiring the reproduction of the contested document's content to allow the court to verify the legal qualification and the violation alleged.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds reproduction of documents tax assessment notice CPC procedural rules censura formulata in modo carente pigione fondata sui costi pagamento del canone di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 70 del D.Lgs nr 507/1993
Art. 71 del D.Lgs nr 507/1993
Art. 360, comma 1, nr 3 c.p.c.
4, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 360, comma 1, nr 5 c.p.c.
4, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 366, comma 1, nr 4 c.p.c.
In particolare, l'art. 366 c.p.c., comma 1, n.
Art. 366, comma 1, nr 6 c.p.c.
In particolare, l'art. 366 c.p.c., comma 1, n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art.
art. 366 c.p
In particolare, l'art. 366 c.p.c., comma 1, n.
art. 360 c.p
4, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905
23745; Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784
4905), oltre a contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere, altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784).
Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745
Cass. Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177
Cass. Sez. 2, 26/01/2004, n. 1317
Cass. Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575
Cass. Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 34886-2019 proposto da: COMUNE FORIO , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato 1 presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO; - ricorrente - contro HOTEL LA GINESTRA DI ROBINIA LUIGI SAS ; - intimato - avverso la sentenza n. 3349/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 15/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2019 n. 34886 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- Rg 34886/2019 FATTO e DIRITTO Considerato che: Il Comune di Forio ricorre per cassazione sulla base di due motivi avverso la decisione della CTR della Campania, con la quale il Giudice di appello statuiva l'illegittimità dell' avviso di pagamento relativo alla Tari per l' annualità, relative all'immobile di proprietà della società Hotel La Ginestra s.a.s., sul presupposto che la contribuente aveva presentato una dichiarazione infedele. Rilevava al riguardo, che poiché veniva in discussione una presunta infedeltà o incompletezza dell'originaria denuncia presentata ai sensi dell'ad 70 del Dlgs nr 507/1993 con la quale la contribuente aveva chiesto che la tariffa fosse commisurata all'effettivo periodo di occupazione dei locali invece che all'intero anno solare, l'Ufficio avrebbe dovuto ai sensi dell'ad 71 del Dlgs nr 507/1993 emettere un avviso di accertamento in rettifica e non già un avviso di pagamento che può essere emesso solo in caso la tassa venga riscossa in conformità alla dichiarazione presentata.

La ricorrente critica con un primo motivo la decisione per la violazione e falsa applicazione dell'art 70 e 71 del Dlgvo nr 507/1993,per omesso esame del Regolamento,per violazione degli art 115 e 1116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove per difetto di motivazione e nullità della sentenza ai sensi dell'alt 360,primo comma nr 3 c.p.c.. Si rileva che la CTR sarebbe incorsa in errore qualificando l'atto impugnato come mero avviso di pagamento in quanto in esso si ravviserebbero tutti gli elementi per inquadrarlo come avviso di accertamento .

Con un secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art 360 nr 5 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione. Si sostiene che la motivazione posta a base della decisione sarebbe frutto di una manifesta illogicità con travisamento dei fatti in quanto nel caso di specie non si sarebbe contestato l'entità della tariffa per gli alberghi e la sua motivazione ma unicamente il periodo di funzionamento che ,per regolamento non impugnato, non assumerebbe alcuna rilevanza. L'intimata non si è costituita. Entrambi i motivi difettano di autosufficienza.

Giova invero ricordare innanzitutto come i motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di cassazione, in quanto rimedio a critica vincolata, debbano avere, a pena di inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905), oltre a contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere, altresì, la valutazione della fondatezza di tali ragioni (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784).

In particolare, l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge (o eventualmente il principio di diritto) di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (in tal senso, Cass., Sez.

U., 28/10/2020, n. 23745; Cass. Sez. 6 - 1, 24/02/2020, n. 4905; Cass., Sez. 3, 28/10/2002, n. 15177; Cass., Sez. 2, 26/01/2004, n. 1317; Cass., Sez. 6 - 5, 15/01/2015, n. 635; Cass. Sez. 3, 11/7/2014, n. 15882, Cass. Sez. 3, 2/4/2014, n. 7692). L'art.366 c.p.c., n. 6, invece, impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest'ultimo caso, la parte del documento cui quest'ultima corrisponde (Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784;

Cass., Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679) e i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777). (21:' Ciò posto la- ricorfoRte è di tutta evidenzaV, per potere apprezzare la rilevanza f delle censure, era necessario che parte ricorrente riproducesse il contenuto dell'avviso di accertamento nonché la richiesta della contribuente, al fine di consentire di verificare la correttezza della qualificazione giuridica data dal Giudice di appello all'atto impugnato alla luce della domanda prodotta in causa.

Non risulta, in particolare, chiaramente ricostruito, mediante la riproduzione dei passaggi specifici dell' avviso di pagamento, il profilo relativo ai presupposti sulla base dei quali lo stesso è stato adottato. I motivi in esame, dunque, così come prospettati, non consentono di apprezzare la rilevanza e la decisività dei fatti evidenziati, proprio in considerazione della non chiara ricostruzione della vicenda in esame e dei singoli fatti sui quali si è basato l'accertamento, indicati in modo frammentario e senza una coerente linea ricostruttiva.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.