Cassation court quashes second-instance tax court judgment for nullity due to lack of contradictory proceedings with all parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the second-instance tax court judgment, declaring the entire second-degree proceeding null. The appellant argued that the appeal act was not properly notified to the Municipality and the Region, violating the requirement for full contradictory proceedings. The court ruled that in cases of procedural necessary joinder, omitting a party's participation in the appeal renders the second-instance judgment voidable ex officio, necessitating a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: In cases of procedural necessary joinder, the omission of contradictory proceedings with all parties in the second instance renders the judgment null and void, requiring a retrial.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25460-2019 proposto da: FRANCICA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato NAZZARENO LATASSA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENZIA, COMUNE DI CESSANITI , REGIONE CALABRIA; - intimati - avverso la sentenza n. 168/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 31/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2019 n. 25460 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- Rg 25460/2019 FATTO e DIRITTO L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP di Vibo Valentia chiedendo la riforma della stessa che aveva accolto il ricorso di Nicola Francica avverso una pluralità di avvisi di intimazioni. Il Giudice di appello con sentenza nr 168/2019,alla luce della documentazione prodotta in grado di appello riteneva rituale la notifica di tutti gli atti impugnati sottolineando che l'appellante aveva prodotto anche i relativi avvisi di ricevimento che confermavano l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi la cassazione L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Con il primo motivo si denunciala nullità della sentenza per violazione dell'art 360 primo comma nr 3 e 5 c.p.c. per violazione falsa applicazione dell'ad 62 comma primo del Dlgs nr 546/1992 . Si contesta la valenza probatoria della documentazione prodotta ritenuta non idonea a dimostrare la regolarità della notifica. Si evidenzia comunque che il ricorrente avrebbe contestato sia l'omessa notifica degli atti presupposti sia l'atto impugnato.
Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. . Si sostiene che l'atto di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate sarebbe stato notificato solo al contribuente e all'Agenzia della riscossione e non anche al Comune di Cessaniti e alla Regione Calabria che era stati convenuti in giudizio dal contribuente in primo grado sicchè l'omessa integrazione del contraddittorio di tutte le parti del processo avrebbe determinato la nullità dell'atto di appello. La seconda censura è fondata con l'assorbimento del primo motivo.
Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della i sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 10934 del 2015;
Cass. n. 27616/2018). L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.
Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità(Cass.n. 26433/2017; Cass. n. 8790 del 29/03/2019).. Detto orientamento giurisprudenziale deve essere ribadito nel caso di specie, non ravvisandosi ragioni per discostarsene, tenuto conto delle sopra evidenziate circostanze di introduzione dell'unico giudizio, in primo grado, sia nei confronti dell'ente creditore che del Comune di Cessaniti e della Regione Calabria .
La sentenza impugnata va cassata e dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado, con rinvio degli atti alla CTR della Calabria in diversa composizione, per il riesame della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito l'altro ; cassa la sentenza impugnata, dichiarando la nullità del giudizio di secondo grado e rimette gli atti alla CTR della Calabria , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Roma 14.7.2021 IL I Pre