Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31150/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal ruling photo booths are not commercial premises exempt from advertising tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31150/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision. The commission had exempted photo booth kiosks from advertising tax because they merely indicated internal activities and were small in size. The court rejected this, holding that these machines are not the legal or effective seat of the business due to their widespread national distribution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993; Art. 2555 c.c.: The exemption for advertising signs up to five square meters does not apply to photo booths as they are not the legal or effective seat of the business nor accessories thereof.

Parole chiave

Generato dall'IA
advertising tax exemption photo booth classification commercial seat location tax appeal cassation business premises definition prestazione volta a promuovere l'immagine di terzi pubblicità di occasioni di libidine pubblicità abusiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993
14-09-2021 -2- 2002 e dell'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs.
Art. 2555 c.c.
Art. 360, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 2 bis, comma 6, del D.L. n. 13 del 2002
507 del 1993, dell'art. 2 bis, comma 6, del D.L. n. 13 del 2002, convertito in legge n.
art. 2555 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 32086 del 2019
507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie complessiva sino a cinque metri quadri (Cass. n. 32086 del 2019;
Cass. n. 24282 del 2019
Cass. n. 24282 del 2019; Cass.
Cass. n. 15460 del 2019
24282 del 2019; Cass. n. 15460 del 2019); in tema di imposta sulla pubblicità, l'esenzione prevista dall'art.
Cass. n. 7778 del 2019
24282 del 2019; Cass. n. 7778 del 2019).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 22481-2020 proposto da: DOGRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI N. 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO FUMAROLA; - ricorrente - contro DEDEM AUTOMATICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAVINIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BIZZARRI, che la rappresenta e difende; Controricorrente- avverso la sentenza n. 4906/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la società contribuente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla DOGRE s.r.l. (concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affìsisoni del comune di Sesto San Giovanni) relativi alla pubblicità posta sopra delle cabine per foto automatiche; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello affermando che i mezzi divulgativi usati dalla parte contribuente sono finalizzati solo ad indicare l'attività che si svolge al suo interno e gli avvisi sono di superficie inferiore a 5 metri quadrati.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la DOGRE s.r.I., affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la DEDEM Automatica s.r.l. si costituiva con controricorso insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 2 bis, comma 6, del D.L. n. 13 del 2002, convertito in legge n. 75 del Ric. 2020 n. 22481 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- 2002 e dell'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto i distributori automatici per le foto non possono considerarsi sede dell'attività e dunque ad essi non è applicabile l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.

Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo l'orientamento di questa Corte infatti, al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità: in tema di imposta sulla pubblicità, le apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere, facendo parte di quel "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" che secondo la definizione dell'art. 2555 c.c. costituiscono l'azienda, non rientrano nella nozione né di sede legale né di quella effettiva ove si svolge l'attività sociale e non costituiscono neppure loro pertinenze, stante la loro ampia diffusione nel territorio nazionale, tale da precludere, a monte, la configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore con la sede sociale; ne consegue l'inapplicabilità dell'esenzione fiscale - di stretta interpretazione - prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie complessiva sino a cinque metri quadri (Cass. n. 32086 del 2019;

Cass. n. 24282 del 2019; Cass. n. 15460 del 2019); in tema di imposta sulla pubblicità, l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli apposti su distributori automatici i quali non possono considerarsi né sede legale, né sede effettiva di svolgimento dell'attività commerciale, e neppure pertinenze delle stesse, in ragione della loro ampia Ric. 2020 n. 22481 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -3- diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale: fattispecie in tema di cabine per fototessera (Cass. n. 32086 del 2019; Cass. n. 24282 del 2019; Cass. n. 7778 del 2019). La sentenza della Commissione Tributaria Regionale - affermando che i mezzi divulgativi sono finalizzati ad indicare l'attività che si svolge all'interno delle cabine per fototessera - non si è conformata ai suddetti principi in quanto tali cabine non rientrano nella nozione né di sede legale né di quella effettiva ove si svolge l'attività sociale e non costituiscono neppure loro pertinenze, stante la loro ampia diffusione nel territorio nazionale, tale da precludere, a monte, la configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore con la sede sociale; ne consegue, nel caso di specie, l'inapplicabilità dell'esenzione fiscale - di stretta interpretazione - prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie complessiva sino a cinque metri quadri, dal momento che le suddette cabine per fototessere attengono strettamente alla fase della produzione di un servizio e non certo alla direzione e al coordinamento dei fattori della produzione, che è l'attività tipicamente svolta nella sede sociale e che sola giustificherebbe la suddetta esenzione.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 22481 sez. MT - ud. 14-09-2021 -4- A-r/ La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 14 sette