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Ordinanza — n. 31149/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to file within 20 days, rendering it inadmissible under civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31149/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition within the mandatory twenty-day period. Although the tax agency filed a counter-petition, the Court held that late or missing filing constitutes a fatal procedural defect not cured by the counter-petition. Consequently, the appeal was dismissed as improcedibile, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 375, 387 c.p.c.; The failure to deposit a cassation appeal within the twenty-day term prescribed by law renders it inadmissible, a defect that is subject to ex officio declaration and cannot be cured by the filing of a counter-petition.

Parole chiave

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improcedibility cassation appeal filing deadline ex officio declaration counter-petition civil procedure code time bar deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
3914/18/2020-depositata in data 29.07.2020- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt.
Art. 375 c.p.c.
Art. 387 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 385, comma primo, cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 369 c.p
3914/18/2020-depositata in data 29.07.2020- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25453/2017
Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass.
Cass. n. 26529/2017
Cass. n. 252-01
25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass.
Cass. Sez. U n. 4859-81
252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass.
Cass. Sez. U n. 6420-81
4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v.
Cass. 20327/2019
Cass. 24 maggio 2013, n. 12894
in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass.
Cass. n. 15544/2012
12894; Cass. n. 15544/2012).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11170-2021 proposto da: SERAO FRANCESCO, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; =C011 trUrie0Trefi avverso la sentenza n. 3914/18/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 29/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 11170 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- rg. 11170/2021 Serao Francesco c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso e ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate riscossione, Francesco Serao ha proposto ricorso per cassazione - in data 28.02.2021- avverso la sentenza della CTR della Campania n. 3914/18/2020-depositata in data 29.07.2020- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art.369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. (cfr.

Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro che liquida in euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art