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Ordinanza — n. 31148/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing within 20 days; late filing deemed untimely and non-sanatable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31148/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal improcedibile due to the failure to file it within the statutory 20-day period. The appellant, Ansaldi Alfonso, had not deposited the appeal in the registry as required by law, despite the respondent's counter-appeal bringing the existence of the appeal to the Court's attention. The Court ruled that the strict deadline is peremptory and cannot be cured by the respondent's participation or subsequent constitution, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 375, 387 c.p.c.; The failure to file a cassation appeal within the twenty-day term prescribed by law renders it improcedibile, a defect that is not subject to cure even if the respondent brings the appeal to the Court's knowledge through a counter-appeal.

Parole chiave

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cassation appeal filing deadline improcedibile declaration peremptory time limit non-sanatable defect contributo unificato payment deposito tardivo tempestività tributaria inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
1331/22/2020-depositata in data 26.06.2020- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt.
Art. 375 c.p.c.
Art. 387 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 369 c.p
1331/22/2020-depositata in data 26.06.2020- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25453/2017
Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass.
Cass. n. 26529/2017
Cass. n. 252-01
25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass.
Cass. Sez. Un. n. 4859-81
Cass. Sez. Un. n. 6420-81
Cass. 20327/2019
Cass. 24 maggio 2013, n. 12894
in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass.
Cass. n. 15544/2012
12894; Cass. n. 15544/2012).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11121-2021 proposto da: ANSALDI ALFONSO, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avve,Q la sentenza n. 1331/22/2020 della COMMISSIONE TRTIAIITARIA REGIONALV DELLA LOMBARDIA, depositata il 26/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 11121 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- r.g.11121/2021 Ansaldi Alfonso c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso e ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate riscossione, Alfonso Ansaldì ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia, n. 1331/22/2020-depositata in data 26.06.2020- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. (cfr.

Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. nel dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 14