Italian Supreme Court allows tax agency appeal, ruling EU aid rules bar corporate tax refunds for natural disasters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the Regional Tax Commission's appeal, ordering its decision to be quashed and remanded. The court held that the specific tax refund for the 1990 Sicily earthquake is unavailable to entities classified as 'community enterprises' because granting it would constitute illegal state aid incompatible with EU competition rules. Consequently, the tax agency's argument that the company could not claim the benefit was accepted, reversing the lower court's rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107 TFUE; Art. 108 TFUE: State aid intended to compensate for natural disaster damage is permissible only if the beneficiary has operational premises in the affected area and does not exceed the de minimis threshold or other specific compatibility criteria.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11362-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GIOSA SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 1793/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 20/03/2019; /AP udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il diniego della definizione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici del 2002. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 sia applicabile alle somme dovute in base ad una precedente istanza di condono, essendo cumulabili i due benefici. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., della VI direttiva n. 77/388/CEE (in specie artt. 2 e 22) come interpretata dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell'ordinanza della sesta sezione della Corte di Giustizia UE del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonché della Decisione della Commissione Europea del 2015, 5549, Final del 14 agosto 2015, nonché degli artt. 107 e 108 TFUE e Regolamenti CE nn. 1407/2013 e 717/2014, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. perché la parte contribuente, in quanto titolare di un reddito di impresa, non ha diritto al beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, trattandosi altrimenti di illecito aiuto di Stato, incompatibile con le regole UE a tutela della concorrenza.
Ric. 2020 n. 11362 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- Il motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte: il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell'intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di "impresa comunitaria", rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi (nella specie tale attività la si deduce dalla circostanza che la parte contribuente è una società di capitali), essendo invece irrilevante l'elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell'attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi (Cass. nn. 16769, 12466, 6140, 5154 del 2020;
Cass. 19133 del 2019; Cass. n. 29905 del 2017); in considerazione dell'incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell'accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica - consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività "protette" (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento "de minimis" applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una Ric. 2020 n. 11362 sez.
MT - ud. 13-07-2021 -3- calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova (Cass. n. 30373 del 2019). Inoltre, in tema di aiuto di Stato erogato ad un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali).
Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett.
b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto: Cass. n. 10450 del 2018; Cass. 19133 del 2019). Nella specie la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove non ha considerato che l'impresa in senso comunitario - quale è nel caso di specie la contribuente Giosa s.r.l. - non ha diritto al beneficio fiscale di cui all'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, trattandosi altrimenti di illecito aiuto di Stato, incompatibile con le regole UE a tutela della concorrenza. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va Ric. 2020 n. 11362 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2021. Il Presidente Roberto Giovanni Conti D